Il contributo di solidarietà è dovuto, da tutti i soggetti passivi Irpef (compresi i non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato), sulla parte di reddito eccedente i 300mila euro lordi annui, nella misura del 3%. È determinato in sede di dichiarazione dei redditi e si versa in unica soluzione insieme al saldo Irpef di giugno. Operativo a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, è deducibile dal reddito complessivo.
La nuova misura è stata introdotta con la “manovra di Ferragosto” (Dl 138/2011) per cercare di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblici concordati in sede europea e potrà, quindi, essere prorogata anche per gli anni successivi. Con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011 sono state definite le modalità tecniche di attuazione.
Le prime “istruzioni” sul contributo di solidarietà arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 28 febbraio.
Base imponibile
Il reddito complessivo sui cui applicare l’“imposta straordinaria” è dato dalla somma dei redditi di ogni categoria elencati nell’articolo 6 del Tuir (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, autonomo, di impresa e redditi diversi). Ai fini del calcolo, non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata (articolo 17 del Tuir), quelli esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta e quelli soggetti a imposte sostitutive dell’Irpef, anche su opzione del contribuente.
La base imponibile viene calcolata al lordo degli oneri deducibili ed è, quindi, diversa dalla base imponibile Irpef, che è determinata al netto degli stessi “oneri”.
Ad esempio, se i redditi sono così composti: redditi fondiari 50mila euro, redditi da lavoro autonomo 270mila euro, redditi diversi 80mila euro, il reddito complessivo sarà 400mila euro e la base imponibile per il contributo è di 100mila euro.
Base imponibile per dipendenti pubblici e pensionati
Per quanto riguarda il calcolo del contributo dovuto dai dipendenti pubblici e dai pensionati, il Dl 138/2011 tiene conto di due ulteriori misure straordinarie. Per i primi, è prevista una riduzione degli emolumenti del 5% sulla parte che va da 90mila a 150mila euro e del 10% sulla parte eccedente i 150mila euro (articolo 9, comma 2, Dl 78/2010); ai pensionati, invece, si applica un contributo di perequazione del 5% sulla parte che va dai 90mila ai 150mila euro, del 10% sulla parte eccedente i 150mila euro e del 15% sulla parte eccedente i 200mila euro (articolo 18, comma 22-bis, Dl 98/2011).
In questi casi, il contributo di solidarietà interessa esclusivamente la parte di reddito complessivo, eccedente i 300mila euro, relativa ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già “colpiti” dalla riduzione o dal contributo di perequazione.
Ad esempio, se al reddito da lavoro del dipendente pubblico pari a 310mila euro si aggiungono redditi di altra categoria pari a 90mila euro per un reddito complessivo di 400mila euro, la base imponibile su cui calcolare il contributo di solidarietà è costituita da 90mila euro, cioè la parte eccedente i 300mila euro che non è già stata assoggettata a riduzioni.
Modalità di pagamento per i “dipendenti”
Nel caso dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, il contributo è determinato dai sostituti d’imposta al momento delle operazioni di conguaglio di fine anno, così i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi di lavoro dipendente non sono tenuti a presentare “la dichiarazione” esclusivamente per adempiere al versamento del contributo di solidarietà. Chi in aggiunta possiede altri redditi deve calcolare il contributo in sede di dichiarazione, tenendo conto di quanto è stato trattenuto e certificato nel Cud dal sostituto.
Deducibilità del contributo
Il contributo è deducibile dal reddito complessivo nello stesso periodo di imposta cui esso si riferisce, anche se viene calcolato e versato nell’annualità successiva. La deducibilità, dunque, è “per competenza” e ha effetto anche sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale.
Essendo un’imposta straordinaria, non concorre all’importo dell’Irpef su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni o da cui possono essere scomputati crediti per imposte pagate all’estero, acconti, ritenute alla fonte a titolo di acconto. Non rileva, inoltre, nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata né va considerata nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui è attribuibile il credito per l’imposta pagata all’estero.
La nuova misura è stata introdotta con la “manovra di Ferragosto” (Dl 138/2011) per cercare di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblici concordati in sede europea e potrà, quindi, essere prorogata anche per gli anni successivi. Con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011 sono state definite le modalità tecniche di attuazione.
Le prime “istruzioni” sul contributo di solidarietà arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 28 febbraio.
Base imponibile
Il reddito complessivo sui cui applicare l’“imposta straordinaria” è dato dalla somma dei redditi di ogni categoria elencati nell’articolo 6 del Tuir (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, autonomo, di impresa e redditi diversi). Ai fini del calcolo, non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata (articolo 17 del Tuir), quelli esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta e quelli soggetti a imposte sostitutive dell’Irpef, anche su opzione del contribuente.
La base imponibile viene calcolata al lordo degli oneri deducibili ed è, quindi, diversa dalla base imponibile Irpef, che è determinata al netto degli stessi “oneri”.
Ad esempio, se i redditi sono così composti: redditi fondiari 50mila euro, redditi da lavoro autonomo 270mila euro, redditi diversi 80mila euro, il reddito complessivo sarà 400mila euro e la base imponibile per il contributo è di 100mila euro.
Base imponibile per dipendenti pubblici e pensionati
Per quanto riguarda il calcolo del contributo dovuto dai dipendenti pubblici e dai pensionati, il Dl 138/2011 tiene conto di due ulteriori misure straordinarie. Per i primi, è prevista una riduzione degli emolumenti del 5% sulla parte che va da 90mila a 150mila euro e del 10% sulla parte eccedente i 150mila euro (articolo 9, comma 2, Dl 78/2010); ai pensionati, invece, si applica un contributo di perequazione del 5% sulla parte che va dai 90mila ai 150mila euro, del 10% sulla parte eccedente i 150mila euro e del 15% sulla parte eccedente i 200mila euro (articolo 18, comma 22-bis, Dl 98/2011).
In questi casi, il contributo di solidarietà interessa esclusivamente la parte di reddito complessivo, eccedente i 300mila euro, relativa ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già “colpiti” dalla riduzione o dal contributo di perequazione.
Ad esempio, se al reddito da lavoro del dipendente pubblico pari a 310mila euro si aggiungono redditi di altra categoria pari a 90mila euro per un reddito complessivo di 400mila euro, la base imponibile su cui calcolare il contributo di solidarietà è costituita da 90mila euro, cioè la parte eccedente i 300mila euro che non è già stata assoggettata a riduzioni.
Modalità di pagamento per i “dipendenti”
Nel caso dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, il contributo è determinato dai sostituti d’imposta al momento delle operazioni di conguaglio di fine anno, così i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi di lavoro dipendente non sono tenuti a presentare “la dichiarazione” esclusivamente per adempiere al versamento del contributo di solidarietà. Chi in aggiunta possiede altri redditi deve calcolare il contributo in sede di dichiarazione, tenendo conto di quanto è stato trattenuto e certificato nel Cud dal sostituto.
Deducibilità del contributo
Il contributo è deducibile dal reddito complessivo nello stesso periodo di imposta cui esso si riferisce, anche se viene calcolato e versato nell’annualità successiva. La deducibilità, dunque, è “per competenza” e ha effetto anche sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale.
Essendo un’imposta straordinaria, non concorre all’importo dell’Irpef su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni o da cui possono essere scomputati crediti per imposte pagate all’estero, acconti, ritenute alla fonte a titolo di acconto. Non rileva, inoltre, nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata né va considerata nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui è attribuibile il credito per l’imposta pagata all’estero.
Fonte: Patrizia De Juliis da nuovofiscooggi.it