Costituzione immediata e senza spese della nuova srl semplificata

Eccola, dunque, una delle novità del decreto del governo Monti sulle liberalizzazioni. La nuova Società a responsabilità limitata con capitale sociale da 1 euro.
Vediamo, in breve, quali sono le caratteristiche di questa  nuova forma societaria.

Non aver superato i 35 anni.
Innanzitutto il primo e più evidente requisito per poter godere del "beneficio" di poter aprire una srl con capitale ridotto ad 1 euro è quello di non aver superato la soglia dei 35 anni di età.
Ecco che, come si evince dal requisito appena evidenziato, le nuove srl con capitale sociale da 1 euro avranno durata limitata. Il nuovo modello societario previsto dal Decreto Monti sulle liberalizzazioni è, infatti, destinato ad incentivare l’imprenditoria giovanile.

Niente più Notaio.
Altra semplificazione è quella relativa alla costituzione della società a responsabilità limitata per cui è sufficiente procedere con la nuova procedura prevista per artigiani e commercianti chiamata "Comunica". In sostanza, non sono più neccessarie le spese notarili necessarie per la costituzione della società per atto pubblico.

Niente più capitale minimo.
Con la nuova forma societaria non sarà più necessario versare il capitale sociale minimo fissato, ad oggi, per le normali srl, in euro 10.000.
Naturalmente nulla vietga all’imprenditore o agli imprenditori di versare somme superiori ad 1 euro.

Nuova denominazione sociale.
Le nuove srl costituite sulla base della nuova normativa prevista dal decreto liberalizzazioni del Governo Monti dovranno contenere una nuova denominazione: "società semplificata a responsabilità limitata".

Esenzione da diritti di bollo e segreteria.
Altra piccola semplificazione (o agevolazione in termini di risparmio di spese di costituzione) è costituita dall’esonero dal versamento dei diritti di bollo e segreteria comunque dovuti per la normale procedura di costituzione.

Superamento dei limiti previsti dalla normativa.
Lo stesso articolo di seguito riportato prevede anche cosa accade in caso di superamento del limite di età fissato dalla normativa in 35 anni. Viene, altresì, prevista la possibilità di trasformazione della società in una diversa società di capitali.
Non è prevista, invece, la possibilità di trasformare la nuova società semplificata a responsabilità limitata in società di persone.

 

Testo dell’articolo 3 del decreto sulle liberalizzazioni: "accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata" 

1. Dopo l’articolo 2463 del Codice civile, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2463-bis – (Società semplificata a responsabilità limitata) – 1. La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
5)luogo e data di sottoscrizione.

L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329. L’iscrizione è – effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L’ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all’iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l’articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l’iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l’iscrizione con decreto.

II verbale recante modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto.

L’atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Quando il singolo socio perde il requisito d’età di cui al primo comma, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l’articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l’articolo 2484.

La denominazione dì società semplificata a responsabilità limitata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.».

Dopo il primo comma dell’articolo 2484 del Codice civile, è inserito il seguente: «La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all’articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.»

 

 

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