
Con la risoluzione n. 258/E del 14 ottobre, infatti, sono stati istituiti i codici tributo 6823 e 6824 da riportare nell’F24 per utilizzare i crediti in compensazione. Dovranno essere riportati nella sezione "Erario" dell’F24, nella colonna "Importi a credito compensati".
Lo sconto tributario è calcolato sulle spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le somme in questione non rilevano a fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e sono fruibili esclusivamente attraverso il meccanimso della compensazione.
Due i codici, perché due le tipologie di crediti individuati secondo il tipo di attività svolta dalle imprese. A stabilire le regole, precisa la risoluzione, il decreto interministeriale 7 maggio 2009 secondo il quale:
- le industrie di produzione cinematografica – individuate dall’articolo 1 del decreto – hanno diritto a un credito d’imposta pari al 15% del costo complessivo sostenuto per la realizzazione di opere riconosciute di nazionalità italiana, fino a un tetto massimo annuo di 3,5 milioni di euro. Per loro, il numero da indicare sull’F24 è il 6823
- sale al 25% il credito concesso, per ogni opera, alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche cinematografiche che producono concretamente, sul territorio italiano, film o parti di film su commissione di aziende straniere utilizzando prevalentemente lavoratori italiani o appartenenti alla Comunità europea. In questo caso, la spesa massima prevista per ogni opera è di 5 milioni di euro e il codice tributo da riportare è il 6824.
Fone: Anna Maria Badiali da nuovofiscooggi.it