In presenza di precise condizioni, il credito d’imposta per i beni strumentali nuovi può essere limitata a una sola parte dell’investimento agevolato. E’ questo il chiarimento contenuto nella Risoluzione n. 29 del 10 marzo 2017, di risposta ad un interpello. Com’è noto il decreto competitività (DL 91/2014), riconosce, ai soggetti titolari di reddito di impresa, un credito di imposta per investimenti in beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (“fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a”) per i quali sussistono i requisiti di “strumentalità” e di “novità”, nonché di “ammontare minimo superiore a euro 10.000” e di “destinazione a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.
Il credito di imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta nel quale l’investimento è stato maggiore.
In relazione alle cause di revoca dell’agevolazione, questa opera se il trasferimento avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato. Nel caso di specie, l’istante dichiara di voler cedere all’estero entro il 2017 il carrello elevatore acquisito nel 2014, insieme ad apposita attrezzatura magnetica. In virtù di quanto sopra evidenziato, tenuto conto che la cessione all’estero avverrà entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato,
- tale cessione costituisce causa di revoca del credito di imposta.
- qualore l’istante avesse già fruito dell’agevolazione in relazione all’acquisizione di detto carrello elevatore, il credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, dovrebbe essere restituito entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata la causa di revoca.
Per quanto riguarda la quota di credito relativo all’attrezzatura magnetica che verrà “montata su un altro carrello già in uso all’azienda presso un altro cantiere localizzato sempre in Italia”, si evidenzia che la stessa non dovrà essere restituita, a condizione che l’attrezzatura magnetica, oltre che dotata di propria funzionalità rispetto al carrello ceduto, rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma. In tal caso infatti, la predetta attrezzatura magnetica va considerata, a tutti gli effetti, come un bene autonomo rispetto al carrello elevatore medesimo.
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