Cresce l’assegno di maternità e l’aiuto alle famiglie numerose

L’ammontare dei contributi deve essere rivalutato annualmente in base agli indici al consumo registrati dall’Istat
Aumentano dello 0,7%, nel 2010, gli assegni mensili diretti ai nuclei familiari numerosi e quelli di maternità. La correzione degli importi al rialzo è stata calcolata sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, rilevati dall’Istat e a cui i contributi devono essere annualmente adeguati.
A comunicarlo una nota della presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le Politiche della famiglia, pubblicata ieri, 15 febbraio, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37, serie generale.

L’assegno a sostegno delle famiglie numerose, se dovuto per intero, diventa così pari a 129,79 euro mensili. Il comunicato precisa anche che, per le domande relative al 2010, il valore dell’indicatore della situazione economica (Ise) è di 23.362,70 euro in caso di nuclei formati da cinque componenti.
Il bonus è stato introdotto con la legge n. 448/1998 ed è riservato alle famiglie composte da cittadini residenti in Italia, con almeno tre figli minori a carico e con un reddito e un patrimonio complessivi familiari che non superino i limiti stabiliti dai parametri Ise, che tengono conto sia del numero dei componenti, sia delle situazioni particolari, come la presenza di inabili.
Il contributo è a carico del Comune di residenza, presso il quale va presentata la domanda entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ed è pagato dall’Inps.

La rivalutazione, come specifica il comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda anche il cosiddetto assegno di maternità, previsto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento (Dlgs 151/2001), il quale va a raggiungere quota 311,27 euro. Anche in questo caso sono i criteri Ise a mettere i paletti al beneficio. Per i nuclei familiari composti da tre persone, il limite di reddito è di 32.448,22 euro.
L’assegno può essere richiesto, per intero, al Comune di residenza, dalla mamma che non lavora, ma anche dalla mamma lavoratrice se non ha diritto all’indennità dell’Inps o alla retribuzione per il periodo di maternità. In caso di indennizzo inferiore all’importo dell’assegno, può essere richiesto un bonus ridotto per "pareggiare" la differenza.
Va ricordato che il sostegno spetta alle cittadine italiane o comunitarie residenti nel nostro Paese o extracomunitarie con carta di soggiorno.
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro sei mesi dal lieto evento o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

 
Fonte: Anna Maria Badiali da nuovofiscooggi.it

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