Nulla la cartella di pagamento che non sia stata motivata con chiarezza. Così la Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, ha motivato la sentenza n. 2543 del 19/08/2017.
Il caso ha visto un contribuente, esercente attività di agriturismo, contrapporsi all’avviso di accertamento, relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2005, emesso dall’Agenzia delle entrate locale; secondo il contribuente, l’avviso di accertamento sarebbe dovuto esser considerato nullo perché:
– l’Agenzia delle Entrate si sarebbe costituita tardivamente, ossia oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell’appello da lui proposto;
– sussisterebbe un difetto di legittimazione alla costituzione del firmatario dell’avviso di accertamento, il cui nominativo rientrerebbe tra i 767 funzionari la cui qualifica di dirigente è stata dichiarata nulla dal TAR Lazio con le sentenze n.6884/2011 e n. 7636/2011;
– l’Agenzia delle Entrate, avendo realizzato un’indagine poco approfondita, avrebbe scarsamente motivato l’avviso di accertamento;
L’Agenzia delle Entrate resisteva in giudizio, sostenendo la legittimità dell’avviso e contestando singolarmente tutte le eccezioni formulate dal ricorrente, sulla base del fatto che il contribuente:
– per il periodo d’imposta 2005, avrebbe presentato la sola comunicazione dei dati IVA e omesso di presentare la dichiarazione dei redditi 2006;
– dall’acquisizione e verifica della documentazione contabile e fiscale sarebbe emersa la non corrispondenza con i dati della comunicazione IVA, evidenziando così un’irregolare contabilità.
Conseguentemente a quanto rilevato, l’Agenza delle entrate concludeva osservando che «…Il sistema della detrazione forfettaria invocata dal ricorrente, titolare di un agriturismo non poteva trovare applicazione in presenza di omessa dichiarazione fiscale…»
La seconda sezione della CTR per la Calabria, chiamata a pronunciarsi sul caso, con la la sentenza n. 2543 del 19/08/2017:
– rigetta l’eccezione sollevata dal ricorrente in merito al difetto di legittimazione. Secondo la CTR infatti, la questione legata alla nullità di accertamento per il solo difetto di firma del dirigente dell’ufficio emittente, sarebbe ormai superata e chiarita da numerose pronunce;
– accoglie l’eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla scarsità della motivazione allegata all’avviso di accertamento e dichiara pertanto nullo l’avviso di accertamento, poiché:
- l’Ufficio accertatore avrebbe motivato l’atto impositivo solo sulla base di discordanze tra i dati dalla documentazione, contabile e fiscale, acquisita in sede di verifica, nonché quelli esposti nella comunicazione IVA annuale, senza però indicare quali fossero tali discrasie e quali invece i dati corretti. Le anomalie riscontrate dall’Ufficio sarebbero inoltre genericamente richiamate in separati atti e pronunce, rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dai giudici di prime cure, ma non altrettanto specificatamente provate;
- l’Ufficio ha soltanto richiamato uno generico stereotipato di irregolarità contabile, fondando l’accertamento su un’approssimativa applicazione combinata dell’art.39 comma 2 e dell’art.41, senza tener conto delle diverse normative di riferimento delle singole imposte (europea e nazionale ), ed avendo ingiustificatamente considerato l’attività di agricoltura (in senso stretto) e quella di agriturismo come un’attività unica, facendole entrambe ricadere nella sfera di un unico trattamento fiscale, in violazione di quanto invece previsto dalla normativa vigente.
Fonte: Fisco e Tasse