CU 2018: PROSSIMA SCADENZA DEL 7 MARZO NOVITA’ AFFITTI BREVI

I sostituti d’imposta devono compilare le Certificazioni Uniche 2018 relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d’imposta 2017. La Certificazione Unica come l’anno scorso si presenta in duplice veste:

  • la Certificazione Unica Sintetica, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 31.3.2018 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
  • la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione implementata della certificazione, che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrare entro il 7 marzo 2018, in via telematica. La trasmissione puo’ slittare fino al 31 ottobre 2018 se la certificazione contiene esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Tra le novità di quest’anno si segnala in particolare il nuovo prospetto per le locazioni brevi, inserito per indicare i dati dei contratti di locazione breve e delle ritenute effettuate sui compensi ricevuti. Si precisa che per “contratti di locazione breve” si intendono i contratti instaurati tra persone fisiche, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, non soggetti a registrazione. La locazione avviene tramite il locatore o tramite l’ausilio di intermediari immobiliari, compresi anche i portali online. I redditi derivanti da tali tipologie di locazioni (per i contratti stipulati dall’1.6.2017) sono soggetti ad un regime opzionale che prevede l’applicazione della cedolare secca al 21%, in luogo degli ordinari scaglioni IRPEF. L’intermediario che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi derivanti dalla locazione deve operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario, che si considera

  • a titolo d’imposta se si applica la cedolare
  • a titolo d’acconto se si utilizza il sistema ordinario Irpef.

Per i contratti:

  • relativi alla stessa unità immobiliare;
  • stipulati dal medesimo locatore;

i dati possono essere esposti in forma aggregata.

Le istruzioni del modello CU precisano che:

  • se il corrispettivo percepito si riferisce a due periodi d’imposta (sia al 2017 che al 2018) vanno compilati 2 distinti righi dove, nel primo vanno indicati i giorni di locazione nel 2017 (e non va barrato il campo 4 “2018”), nel secondo vanno indicati i giorni di locazione nel 2018 e va barrato il campo 4 “2018”;
  • ai fini della compilazione della CU si utilizza il principio di cassa (a fronte di un reddito percepito nasce l’obbligo di versamento delle ritenute e di rilascio della CU) ma i redditi derivanti da locazione breve costituiscono:
    • redditi fondiari per il locatore proprietario/titolare di un diritto reale sull’immobile, per i quali si applica il principio di competenza;
    • redditi diversi per il locatore comodatario/sublocatore, per i quali va applicato il principio di cassa.

Sarà pertanto necessario coordinare il principio di cassa seguito nella compilazione della CU con la natura dei redditi percepiti.

Fonte: Fisco e Tasse

 

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