Nel decreto legge 193 del 22.10.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 24 ottobre è stato modificato l’articolo 21 del D.L 78/2010 prevedendo che i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture
- emesse
- ricevute e registrate
nel trimestre di riferimento, ivi comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.
La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio. Di seguito una tabella delle date di scadenza dell’invio telematico dei dati delle fatture e delle rispettive variazioni per il periodo d’imposta 2017.
Comunicazione dati, fatture e variazioni per l’anno di imposta 2017 |
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Trimestre |
Data di scadenza |
I° (gennaio-febbraio- marzo) |
31 maggio 2017 |
II° (aprile-maggio-giugno) |
31 agosto 2017 |
III° (luglio-agosto-settembre) |
30 novembre 2017 |
IV ° (ottobre-novembre- dicembre) |
28 febbraio 2018 |
Le modalità con cui devono essere inviati i dati all’Agenzia delle Entrate devono essere stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia, ma in base all’articolo 4 del D. L 93/2016 sicuramente devono essere trasmessi:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.