Il datore di lavoro nella veste di sostituto d’imposta può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione corrispondente al 19% dell’importo da esso trattenuto al dipendente e versato per suo ordine e conto alla Onlus a titolo di erogazione liberale, a condizione che venga adottata una procedura che assicuri nel contempo la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell’erogazione all’effettivo donante.
Questi in sintesi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 441/E del 17 novembre.
La questione trae origine dall’iniziativa, portata avanti da alcune imprese, di promuovere tra i propri dipendenti una raccolta fondi da destinare a una Onlus, attraverso la donazione dell’equivalente di un’ora di lavoro. Allo scopo di incentivare le donazioni e facilitare gli adempimenti a carico degli stessi lavoratori, l’intenzione degli imprenditori era quella di effettuare i versamenti per conto dei dipendenti, riconoscendo successivamente agli stessi, nella veste di sostituti d’imposta, in sede di conguaglio, la detrazione d’imposta del 19% dell’importo trattenuto a titolo di erogazione liberale.
L’agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato come l’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del Tuir, preveda per le persone fisiche la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate, tra l’altro, a favore delle Onlus, si è soffermata sulle modalità che devono essere osservate per effettuare le predette donazioni.
La risoluzione ha anche evidenziato che la detrazione, per espressa previsione normativa, è consentita a condizione che il versamento delle somme erogate sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero attraverso carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
La specificità della questione oggetto dell’interpello risiedeva nel fatto che, come già specificato, il datore di lavoro assumeva l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente a favore di una determinata Onlus, portando a termine l’intera fase del versamento della somma trattenuta e della successiva detrazione, in sede di conguaglio, in veste di sostituto d’imposta.
Il datore di lavoro-sostituto d’imposta, nell’ambito degli ordinari adempimenti connessi all’erogazione dei compensi dovuti per la prestazione di lavoro, si proponeva di semplificare gli oneri a carico del dipendente-donante, assicurando nel contempo la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell’erogazione all’effettivo donante.
Al riguardo, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto che il datore di lavoro, osservata una dettagliata procedura a garanzia di tracciabilità e trasparenza, potesse riconoscere in sede di conguaglio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973, la detrazione pari al 19% dell’importo trattenuto al dipendente e versato alla Onlus.
La procedura proposta dall’istante è stata ritenuta idonea dall’Amministrazione, con alcune integrazioni:
il dipendente deve autorizzare singolarmente la trattenuta dell’ora di stipendio con l’indicazione del mese di riferimento e deve, altresì, dare mandato individuale a effettuare per suo conto l’erogazione liberale a favore di una determinata Onlus tramite bonifico bancario
l’impresa
trattiene la somma concordata nel mese prefissato, indicando sul relativo "cedolino" una voce esplicativa dalla quale risulti che la somma viene trattenuta per essere versata a una determinata Onlus a titolo di erogazione liberale
sulla base dei singoli mandati, effettua tramite bonifico il versamento dell’intera somma raccolta, specificando nella causale che l’erogazione liberale è effettuata per conto dei dipendenti mandanti, con l’indicazione del numero degli eroganti e il mese di riferimento
in relazione a ciascun bonifico compila un elenco in duplice copia – contenente i nominativi dei donanti, l’importo a ciascuno trattenuto e versato e il mese in cui è stata effettuata la trattenuta – e lo trasmette alla Onlus
la Onlus restituisce all’impresa una copia del citato elenco contenente una dichiarazione di ricevuta, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, della somma totale a essa versata con gli estremi del bonifico bancario
ancora l’impresa rilascia nominativamente a ciascun dipendente-donante una specifica attestazione, contenente, oltre ai dati dell’impresa stessa, la dichiarazione di avere effettuato un bonifico alla Onlus (di cui dovrà essere indicata la denominazione completa) per suo ordine e conto, indicando la data del bonifico, l’importo trattenuto e versato a titolo di erogazione liberale, unitamente a una copia della ricevuta rilasciata dalla organizzazione beneficiaria.
Simonetta Consoli – Fisco Oggi