Tra le misure collegate alla collaborazione dei Comuni all’attività di controllo fiscale, con la raccolta di informazioni utili all’accertamento delle imposte dirette, è stata prevista dalla legge finanziaria per il 2007 la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati acquisiti nell’ambito della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Le disposizioni del provvedimento, firmato oggi dal direttore delle Entrate, intervengono in particolare sulla materia istituita dai commi da 106 a 108 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (la Finanziaria per il 2007).
Con provvedimento del 14 dicembre 2007, attuativo della norma, tra le informazioni da inserire nella comunicazione a cadenza annuale – come quelle raccolte attraverso la denuncia (originaria o di variazione) presentata dai contribuenti – erano stati individuati anche i dati catastali dell’immobile per il quale la tassa sui rifiuti solidi è pagata.
Questa novità informativa, giustificata dalla sua rilevanza ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, era stata accolta con qualche esitazione dai soggetti obbligati.
Le principali associazioni delle categorie interessate, vale a dire i Comuni o le società loro concessionarie (l’Agenzia era già intervenuta rispondendo a un interpello sull’argomento con la risoluzione n. 355/2008), avevano infatti messo in evidenza le difficoltà correlate alla raccolta delle informazioni catastali degli immobili, che non sono tra quelle incluse nella denuncia, pur condividendo sostanzialmente l’impianto della norma.
Questa esigenza è stata tenuta in considerazione nel provvedimento di oggi che conferisce ai soggetti obbligati la facoltà di effettuare la comunicazione anche nei casi in cui i dati degli immobili siano indisponibili per gli anni 2007 e 2008, prevedendo che le stesse informazioni catastali possano essere trasmesse – al più tardi – nel 2009, assieme a quelle non inviate nel biennio precedente.
Nel contempo, in ragione della modifica delle specifiche tecniche di trasmissione e del conseguente adeguamento del software, viene attribuito un termine più ampio per l’invio della comunicazione relativa al 2007.
La prima comunicazione dovrà essere effettuata, non più nel termine del 31 dicembre 2008, ma entro il 30 aprile 2009, e sarà una comunicazione d’impianto, finalizzata alla creazione di una base informativa su cui innestare i contenuti delle comunicazioni degli anni successivi, che avranno luogo solo in caso di variazione di una posizione già comunicata relativa al beneficiario del servizio di smaltimento rifiuti.
La banca dati conterrà i dati acquisiti a partire dal 1° gennaio 2007, data a decorrere dalla quale deve intendersi in vigore l’obbligo di comunicazione, e sarà utilizzata per i controlli fiscali espletati nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione nel settore immobiliare.
Giuseppe Cantiello – Fisco Oggi