Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016, è stata pubblicata la Legge 1 dicembre 2016, n. 225: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Si segnalano le seguenti misure
- rottamazione delle cartelle esattoriali
- la soppressione di Equitalia
- modifiche alle dichiarazioni integrativa
- soppressione degli studi di settore
- nuovi termini per i versamenti e per l’invio delle dichiarazioni. Tra le novità contenute all’interno del “pacchetto semplificazioni fiscali” (art. 7-quater), di particolare interesse per i contribuenti e i professionisti, è la proroga al 23 luglio per:
- l’invio della dichiarazione precompilata da parte dei contribuenti
- la trasmissione del 20% delle dichiarazioni per i professionisti, che possono rimandare a tale data anche la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte. Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno gli intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80 % delle dichiarazioni.
- Addio al Tax day unico: stop alla scadenza unica del 16 giugno per i versamenti, pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2017:
- per le persone fisiche, il termine per versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP viene posticipato dal 16 al 30 giugno
- per i soggetti Ires, il termine per il versamento dell’imposta sul reddito e dell’Irap, passa dal giorno 16, all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
- per l’IVA slittamento dal 16 a fine mese dei termini di pagamento.
- per la Certificazione Unica i sostituti d’imposta avranno tempo fino al 31 marzo di ciascun anno per consegnarla ai soggetti interessati.
- Dichiarazione IVA, possibile integrarla fino ai termini dell’accertamento: anche le dichiarazioni IVA infatti, possono essere integrate e corrette per correggere errori od omissioni, fino a che i termini per l’accertamento non siano prescritti e il credito potrà essere compensato come per le imposte dirette;
- addio all’F24 telematico per pagamenti superiori a 1000 euro. Per i contribuenti persone fisiche non titolari di partita iva, si torna all’F24 cartaceo per pagamenti con un saldo finale superiore a 1.000 euro senza che siano state effettuate compensazioni. Nulla cambia invece nel caso in cui nell’F24 siano effettuate delle compensazioni con crediti, in questo caso dovranno essere utilizzate le modalità di presentazione dell’F24, in vigore dal 1° ottobre 2014