Nella dichiarazione dei redditi, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. In particolare, sono deducibili
- le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri
- i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima se quest’ultima rilascia una certificazione attestante: gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
Alcuni chiarimenti sul tema, sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 7/e del 4 aprile 2017.
In particolare, non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare. A partire dal 1° gennaio 2013, la riforma sul lavoro, legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto delle novità anche in relazione ai rapporti di lavoro domestico strettamente connesse ai versamenti contributivi obbligatori INPS.
L’articolo 2 ha previsto che l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) fosse sostituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) ed al comma 28 dello stesso art. è previsto che ai rapporti di lavoro a tempo determinato venisse applicato un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
I contributi sono deducibili per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori domestici/familiari |
– Ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuati dal contribuente intestati all’INPS, ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2016
– Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro. |
Voucher per lavoro domestico | – Ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro; – copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo); – documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico); – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici. |