Definiti gli importi del diritto camerale 2011

Non cambia la “taglia” dei diritti annuali dovuti dalle imprese alle Camere di commercio. Fissati con il decreto interministeriale del 21 aprile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 3 giugno, gli importi dovranno essere versati, in linea di massima, in corrispondenza del termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che, normalmente, cade il 16 giugno, ma quest’anno, grazie alla proroga arrivata con il Dpcm del 12 maggio (nella GU n. 111 del 14 maggio) slitta al 6 luglio. In particolare, le scadenze sono state allungate per le persone fisiche e per i contribuenti non persone fisiche (e per i loro soci “trasparenti”) soggetti agli studi di settore.
 
Nonostante il perdurare della crisi economica, gli attori principali nella definizione della questione (ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze, Unioncamere e Associazioni di categoria), non hanno ritenuto necessario incrementare le diverse misure del diritto camerale annuale, che rappresenta la “linfa” per lo svolgimento delle attività di servizio delle singole Camere di commercio. Pertanto, a parte alcuni ritocchi alle somme (e qualche new entry) dovuti alle modifiche normative introdotte dal Dlgs 23/2010, restano per lo più confermate le stesse quote del 2010.
 
Obbligati …
L’adempimento, da assolvere per ogni anno solare, riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nell’apposito Registro tenuto presso la Cciaa (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), anche le sedi “staccate”, nella stessa provincia o altrove. Il diritto annuale è dovuto, infatti, alla Camera nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell’impresa o della società. La stessa regola si applica a ognuna delle eventuali “succursali” e a ciascun dislocamento in Italia di imprese con sede legale all’estero.
In caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il tributo è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.
 
… entro il …
La scadenza, per il diritto annuale, è agganciata generalmente alla dichiarazione dei redditi. Infatti, il momento deputato al “saldo” (l’importo non può essere frazionato) coincide con il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, vale a dire, per questa tornata, il 6 luglio o, con la maggiorazione dello 0,40%, nel periodo che va dal 7 luglio al 5 agosto.
Le imprese che invece si iscrivono (o si annotano) per la prima volta al Registro, nella sezione ordinaria, nel corso del 2011, sono tenute a versare 200 euro tramite F24, indicando il codice tributo 3850, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. L’importo si riduce a 88 euro quando l’iscrizione è nella sezione speciale dello stesso Registro.
Le nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione ordinaria, invece, devono un diritto fisso pari al 20% di quello minimo stabilito per la sede principale, cioè 40 euro. L’importo scende a 18 euro, se la “casa madre” è nella sezione speciale, e sale a 110 nel caso in cui si tratta di nuove succursali di aziende con sede principale all’estero.
 
Quelli che cambiano “taglia”
In seguito alle modifiche apportate dal Dlgs 23/2010 alla legge 580/1993 che, all’articolo 18, disciplina il finanziamento alle Camere di commercio, cambia il sistema di determinazione della misura del diritto annuale e, di conseguenza, anche la quantificazione della stessa misura, per le società semplici (agricole e non) e per quelle costituite tra avvocati (articolo 16, comma 2, Dlgs 96/2001), iscritte nella sezione speciale. Dal 2011 questi soggetti pagheranno il tributo in base al risultato del fatturato relativo all’esercizio precedente e non più in misura fissa.
Discorso inverso per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria, che passano da un importo variabile a uno fisso.
 
New entry
L’anno in corso è il primo in cui gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) sono obbligati al pagamento, in misura fissa. Si tratta di associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d’impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente.
 
Un diritto camerale senza “precedenti”
Tutti i nuovi iscritti, anche quelli che negli anni successivi al primo dovranno pagare un importo commisurato al fatturato, in prima istanza versano una quota prestabilita. A determinarla ci ha pensato il legislatore con il decreto. Alcune somme sono le stesse dello scorso anno, in particolare quelle che riguardano i soggetti non coinvolti dalle modifiche normative arrivate con il Dlgs 23/2010, altre necessariamente stabilite per la prima volta:
  • 30 euro per gli iscritti al Rea
  • 200 euro per le nuove società semplici “non agricole” e “tra avvocati”
  • 100 euro per le nuove società semplici agricole (le cui sedi secondarie costituite nel 2011 versano, quindi, 20 euro).
 
Il diritto in funzione del fatturato
La quota dovuta alla competente Camera di commercio, per il 2011, dalle imprese “principali” già iscritte nella sezione ordinaria del Registro, va calcolata, partendo dalla misura fissa di 200 euro, in base al “giro d’affari” realizzato l’anno scorso, come risulta dalla dichiarazione Irap. Così:
 
fatturato
importo dovuto (in euro)
oltre euro
fino a euro
100.000
200,00
100.000
250.000
200 + 0,015% della parte eccedente 100.000
250.000
500.000
222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000
500.000
1.000.000
225 + 0,010% della parte eccedente 500.000
     1.000.000
10.000.000
305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
10.000.000
35.000.000
1.115 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000
35.000.000
50.000.000
2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000
50.000.000
 
2.815 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000
(fino a un massimo di 40.000)
 
Per completezza, va detto che, in caso di realizzazione di specifici progetti finalizzati ad aumentare la produzione e migliorare le condizioni economiche del territorio di competenza, le Camere di commercio, in accordo con le più rappresentative associazioni di categoria, possono aumentare la misura del diritto annuale stabilita dal decreto fino a un massimo del 20% (articolo 18, comma 10, legge 580/1993).
 

Infine, in ossequio alle disposizioni dettate al comma 9 dell’articolo 18 della stessa legge, il decreto fissa la quota dovuta da ogni Camera di commercio al fondo perequativo istituito presso l’Unioncamere per aiutare le Cciaa in difficoltà, perché competenti per un numero di imprese limitato (fatto che irrigidisce l’economia locale), e per finanziare progetti finalizzati all’innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi delle pmi e all’avvio di reti d’impresa. Tutto ciò in base alle modalità descritte nel settimo e ultimo articolo del decreto.

 
Fonte: Fisco Oggi
 
 

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