E’ in vigore la nuova “Iva per cassa” (cash accounting) che, dall’1 dicembre 2012, ha rimpiazzato il precedente regime, disciplinato dall’articolo 7 del Dl 185/2008, abrogandolo.
I soggetti passivi d’imposta che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari fino a due milioni di euro, e che non vendono esclusivamente a privati consumatori, possono transitare nel nuovo sistema di liquidazione dell’Iva senza alcuna comunicazione preventiva.
Anche chi avvia un’attività può applicare da subito il nuovo regime, se prevede che il suo volume d’affari non sarà superiore a due milioni di euro.
Una tra le novità fondamentali che differenziano il nuovo regime da quello precedente è rappresentata dalla possibilità per il cliente che acquista da un soggetto che ha aderito all’Iva per cassa di poter detrarre subito l’imposta, anche se non ha effettuato il pagamento del corrispettivo, a meno che, a sua volta, non abbia scelto anch’egli lo stesso regime.
L’Agenzia delle Entrate ha realizzato un depliant informativo, prelevabile dal suo sito internet, per spiegare, in pochi passaggi e con un linguaggio chiaro e semplice, le principali caratteristiche del cash accounting.
Come funziona l’Iva per cassa
Iva incassata meno Iva pagata: è questo, in estrema sintesi, il principio sul quale si fonda il nuovo regime introdotto dal Dl 83/2012 (articolo 32-bis).
Chi sceglie l’Iva per cassa può rinviare il pagamento dell’imposta dovuta, per le cessioni dei beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di acquirenti o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi.
In altre parole, invece che versare l’imposta addebitata in fattura al momento della sua emissione, è possibile attendere che il cliente paghi il corrispettivo per il bene o il servizio acquistato.
Allo stesso modo, però, si potrà portare in detrazione l’Iva sui beni e sui servizi acquistati solo quando si effettua il pagamento delle relative somme ai fornitori.
Pertanto, nelle liquidazioni periodiche si dovrà tener conto delle sole operazioni attive e passive per le quali risulta, rispettivamente, incassata e pagata l’imposta. Nell’ipotesi di incasso o di pagamento parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile e detraibile in proporzione al rapporto tra la somma incassata o pagata e il corrispettivo totale.
Il differimento all’atto del pagamento non è illimitato nel tempo. L’Iva diventerà esigibile, in ogni caso, dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo il caso in cui il cliente, prima di tale termine, sia stato sottoposto a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). In tale ipotesi, l’esigibilità dell’imposta rimane sospesa fino all’effettivo incasso del corrispettivo.
Lo stesso termine annuale vale anche per la detrazione sugli acquisti: trascorso un anno dall’operazione, l’Iva sarà detraibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento.
La scelta
Come precisato dal provvedimento direttoriale del 21 novembre 2012, per adottare l’Iva per cassa non occorre comunicarlo anticipatamente. L’opzione si desume, infatti, dal “comportamento concludente” del contribuente e sarà comunicata nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno in cui si è effettuata la scelta.
Il comportamento concludente si evince, per esempio, qualora il contribuente applichi le regole del nuovo regime nelle liquidazioni mensili o trimestrali dell’imposta, o riporti sulle fatture emesse la dicitura “Operazione Iva per cassa”, indicando la relativa norma istitutiva.
Chi intende avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, dovrà comunicare l’opzione nella dichiarazione Iva relativa all’anno di inizio attività.
Effettuata la scelta, l’applicazione dell’Iva per cassa è obbligatoria almeno per tre anni, a meno che non venga superato il limite dei due milioni di euro di volume d’affari. In tale situazione, si esce automaticamente dal regime già dal mese o trimestre successivo a quello in cui è stata superata la soglia. Dopo il periodo minimo di permanenza, l’opzione rimane valida per ciascun anno successivo, ma potrà essere revocata con le medesime modalità previste per l’adesione.
Operazioni fuori dal regime speciale
Nel pieghevole informativo, infine, sono ricordate le operazioni attive e passive per le quali non è consentito il regime dell’Iva per cassa. Non è applicabile, per esempio, per le operazioni effettuate nei confronti di privati o di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni, nonché per le operazioni per le quali l’imposta si applica secondo regole particolari (per esempio, regime del margine, reverse charge, operazioni a esigibilità differita, eccetera).
Non rientrano tra i soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio di impresa, anche quando i beni o i servizi acquistati sono parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale.
I soggetti passivi d’imposta che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari fino a due milioni di euro, e che non vendono esclusivamente a privati consumatori, possono transitare nel nuovo sistema di liquidazione dell’Iva senza alcuna comunicazione preventiva.
Anche chi avvia un’attività può applicare da subito il nuovo regime, se prevede che il suo volume d’affari non sarà superiore a due milioni di euro.
Una tra le novità fondamentali che differenziano il nuovo regime da quello precedente è rappresentata dalla possibilità per il cliente che acquista da un soggetto che ha aderito all’Iva per cassa di poter detrarre subito l’imposta, anche se non ha effettuato il pagamento del corrispettivo, a meno che, a sua volta, non abbia scelto anch’egli lo stesso regime.
L’Agenzia delle Entrate ha realizzato un depliant informativo, prelevabile dal suo sito internet, per spiegare, in pochi passaggi e con un linguaggio chiaro e semplice, le principali caratteristiche del cash accounting.
Come funziona l’Iva per cassa
Iva incassata meno Iva pagata: è questo, in estrema sintesi, il principio sul quale si fonda il nuovo regime introdotto dal Dl 83/2012 (articolo 32-bis).
Chi sceglie l’Iva per cassa può rinviare il pagamento dell’imposta dovuta, per le cessioni dei beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di acquirenti o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi.
In altre parole, invece che versare l’imposta addebitata in fattura al momento della sua emissione, è possibile attendere che il cliente paghi il corrispettivo per il bene o il servizio acquistato.
Allo stesso modo, però, si potrà portare in detrazione l’Iva sui beni e sui servizi acquistati solo quando si effettua il pagamento delle relative somme ai fornitori.
Pertanto, nelle liquidazioni periodiche si dovrà tener conto delle sole operazioni attive e passive per le quali risulta, rispettivamente, incassata e pagata l’imposta. Nell’ipotesi di incasso o di pagamento parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile e detraibile in proporzione al rapporto tra la somma incassata o pagata e il corrispettivo totale.
Il differimento all’atto del pagamento non è illimitato nel tempo. L’Iva diventerà esigibile, in ogni caso, dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo il caso in cui il cliente, prima di tale termine, sia stato sottoposto a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). In tale ipotesi, l’esigibilità dell’imposta rimane sospesa fino all’effettivo incasso del corrispettivo.
Lo stesso termine annuale vale anche per la detrazione sugli acquisti: trascorso un anno dall’operazione, l’Iva sarà detraibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento.
La scelta
Come precisato dal provvedimento direttoriale del 21 novembre 2012, per adottare l’Iva per cassa non occorre comunicarlo anticipatamente. L’opzione si desume, infatti, dal “comportamento concludente” del contribuente e sarà comunicata nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno in cui si è effettuata la scelta.
Il comportamento concludente si evince, per esempio, qualora il contribuente applichi le regole del nuovo regime nelle liquidazioni mensili o trimestrali dell’imposta, o riporti sulle fatture emesse la dicitura “Operazione Iva per cassa”, indicando la relativa norma istitutiva.
Chi intende avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, dovrà comunicare l’opzione nella dichiarazione Iva relativa all’anno di inizio attività.
Effettuata la scelta, l’applicazione dell’Iva per cassa è obbligatoria almeno per tre anni, a meno che non venga superato il limite dei due milioni di euro di volume d’affari. In tale situazione, si esce automaticamente dal regime già dal mese o trimestre successivo a quello in cui è stata superata la soglia. Dopo il periodo minimo di permanenza, l’opzione rimane valida per ciascun anno successivo, ma potrà essere revocata con le medesime modalità previste per l’adesione.
Operazioni fuori dal regime speciale
Nel pieghevole informativo, infine, sono ricordate le operazioni attive e passive per le quali non è consentito il regime dell’Iva per cassa. Non è applicabile, per esempio, per le operazioni effettuate nei confronti di privati o di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni, nonché per le operazioni per le quali l’imposta si applica secondo regole particolari (per esempio, regime del margine, reverse charge, operazioni a esigibilità differita, eccetera).
Non rientrano tra i soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio di impresa, anche quando i beni o i servizi acquistati sono parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale.
Fonte: Paolo Calderone da nuovofiscooggi.it