Il datore di lavoro attesterà nel Cud che le somme sono correlate al miglioramento della competitività
Basta la parola. Per la tassazione sostitutiva al 10% delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi di produttività, confermata per il 2011 con limite reddituale di accesso al beneficio innalzato a 40mila euro, non serve un documento cartaceo: sarà il datore a certificare che gli importi sono erogati in attuazione di un accordo o di un contratto collettivo territoriale o aziendale e a fornirne prova, se richiesta.
A precisarlo, la circolare congiunta Agenzia delle Entrate – Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3/E del 14 febbraio, che fornisce chiarimenti sulla tassazione sostituiva delle retribuzioni accessorie legate a incrementi di produttività.
L’agevolazione, introdotta per la prima volta nel 2008 e prorogata per gli anni 2009 e 2010, è stata confermata, con alcune modifiche, anche per il 2011 (decreto legge 78/2010, articolo 53). Più ampia la platea dei potenziali beneficiari, in quanto la tassazione di favore è fruibile (a meno che gli interessati non vi rinuncino espressamente) dai lavoratori che nell’anno precedente hanno prodotto redditi di lavoro dipendente non superiori a 40mila euro (prima il limite era fissato a 35mila euro). E’ confermato invece a 6mila euro il limite complessivo di retribuzione detassabile.
Il beneficio si applica alle somme erogate in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa.
La circolare precisa che non è necessario che tali accordi siano “cristallizzati” in un documento cartaceo. Vale il principio generale di libertà di azione sindacale sancito dall’articolo 39 della Costituzione.
Sarà poi il datore di lavoro ad attestare, nel modello Cud rilasciato ai dipendenti, che le somme si riferiscono a incrementi di produttività e che sono state erogate in base a uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale. Se verrà richiesto, il datore di lavoro dovrà fornire prova dell’esistenza di tale accordo.
Poiché negli anni passati la tassazione sostitutiva si applicava anche ai contratti collettivi nazionali di settore che spesso sono intervenuti proprio per rendere operativa l’agevolazione, la circolare puntualizza che, per consentirne il mantenimento, potranno essere stipulati appositi accordi o contratti territoriali o aziendali che riprendono gli stessi contenuti della contrattazione nazionale.
Le forme di lavoro per le quali è possibile fruire della detassazione sono lo straordinario (sia a forfait sia “in senso stretto”), il tempo parziale, il lavoro notturno e quello festivo, le indennità di turno e le maggiorazioni per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre che siano correlate a incrementi di produttività, competitività e redditività.
Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le modalità di applicazione dell’agevolazione dovranno essere determinate dai contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall’utilizzatore. La detassazione per i lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, opera anche se le somme si riferiscono a prestazioni rese nel settore della pubblica amministrazione.
La circolare, infine, precisa che anche i ristorni ai soci delle cooperative, se collegati a incrementi di produttività, rientrano nella nozione di accordo collettivo.
Fonte : IlFiscoOggi