Imposta sostitutiva del 10% sempre per lavoro notturno e festivo, per permessi o ferie non fruite nel periodo di maturazione e per le indennità collegate ai turni. Questi alcuni degli ulteriori chiarimenti forniti da agenzia delle Entrate e ministero del Lavoro sul campo di applicazione del regime fiscale agevolato, fino a un tetto massimo di 3mila euro, previsto per gli straordinari e per i premi di produttività percepiti dai dipendenti privati, anche in part-time, che nel 2007 che hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a 30mila euro.
La circolare n. 59/E del 22 ottobre, che integra la n. 49/2008, amplia la platea dei beneficiari sempre però nel rispetto dei principi ispiratori della norma (articolo 2, Dl 93/2008), concepita per dare maggiore impulso alla produttività delle imprese.
Lavoro festivo e notturno
I compensi per le prestazioni straordinarie effettuate in giorni festivi o, in generale, nei giorni di riposo sono soggetti alla tassazione agevolata, a condizione che contribuiscano a incentivare l’efficienza organizzativa e la competitività dell’azienda.
Si tratta in particolare di:
somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in relazione alle ore effettivamente lavorate, anche per la quota di retribuzione prevista dall’orario contrattuale (per esempio part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica)
indennità o maggiorazione corrisposta ai dipendenti tenuti a svolgere lavoro ordinario la domenica e perciò usufruiscono del riposo settimanale in un giorno diverso
compensi per lavoro notturno ordinario per le ore di servizio effettivamente prestate
corrispettivi pagati per la giornata del sabato quando questo non è previsto come "lavorativo", in caso di orario articolato su cinque giorni.
Straordinario forfetizzato e superminimi
A prescindere dal lavoro effettivamente prestato, l’imposta sostitutiva del 10% si applica allo straordinario forfetizzato spettante al personale non soggetto alla disciplina dell’orario di lavoro e a quei compensi pagati in misura fissa ai cosiddetti "superminimi" – generalmente direttivi – che prolungano l’attività anche oltre il tempo pattuito.
Per i "superminimi" l’agevolazione è circoscritta a quella parte di prestazioni strettamente legate alla crescita dell’impresa.
Part-time
Per le prestazioni supplementari svolte dai dipendenti in part-time orizzontale, così come per quelle rese, in funzione di eventuali clausole elastiche previste dai contratti collettivi, dai lavoratori in part-time verticale o misto, l’agevolazione si applica solo ai contratti stipulati prima del 29 maggio 2008 (articolo 2, comma 1, lettera b, Dl 93/2008). Nell’ipotesi di lavoro supplementare e clausole elastiche a essere sottoposte al beneficio sono le somme erogate oltre l’orario stabilito nel contratto. Nel caso di clausole flessibili, invece, sono "detassate" le ore che si situano al di fuori della collocazione oraria concordata. "Per esempio, se l’orario di lavoro è dalle 9.00 alle 13.00 e la variazione dell’orario è dalle 8.00 alle 12.00, a essere sottoposta alla agevolazione è la retribuzione oraria moltiplicata per il numero delle ore "ricollocate" (nel nostro esempio la fascia dalle 8.00 alle 9.00)".
Il regime fiscale di favore si applica a straordinari e premi di risultato anche se il contratto è stato stipulato successivamente al 29 maggio.
Premi di produttività
Oltre a quanto già chiarito con la circolare n. 49/2008, l’Agenzia specifica altre tipologie di compensi "agevolabili". Tra le altre, le somme corrisposte per permessi Rol (riduzione orario di lavoro) residui, le ferie e i permessi non fruiti nei limiti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, le indennità o maggiorazioni di turno, anche perché il fatto di organizzare l’orario di lavoro in turni costituisce una forma di efficienza organizzativa così come le indennità speciali, purché connesse al raggiungimento del medesimo obiettivo.
Residenti all’estero
La verifica del limite di 30mila euro va effettuata anche per i soggetti che nel 2007 erano residenti e svolgevano la propria attività di lavoro dipendente all’estero.
Altri chiarimenti
Tra i punti affrontati dalla circolare n. 59/E di ieri, inoltre, l’esclusione dallo sconto fiscale degli incentivi all’esodo, perché somme in contrasto con i principi ispiratori del trattamento di favore.
Sì al beneficio, invece, per i lavoratori marittimi a condizione che l’individuazione del lavoro straordinario faccia riferimento alla normativa ed alla contrattazione collettiva di settore.
Disco rosso per gli straordinari e i premi di produzione erogati ai lavoratori che prestano la propria attività all’estero e il cui reddito è determinato su base convenzionale.
Imposta sostitutiva del 10% anche per straordinari e premi ereditati.
Anna Maria Badiali e Paola Pullella Lucano – Fisco Oggi