Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 14 febbraio 2017 n. 989, ha reso noto che l’importo totale dei compensi spettanti per l’attività di assistenza fiscale prestata dai CAF e dai professionisti abilitati nell’anno 2016 dovrà essere ridotto del 23,95%, questo per consentire il rispetto del limite di € 276.897.790,00 delle risorse da destinare all’erogazione degli stessi, fissato dalla legge di Stabilità 2016.
Si ricorda che la misura dei compensi era stata rimodulata dal decreto 29 dicembre 2014, adottato sulla base dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in relazione a ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. In particolare, le misure stabilite dal citato decreto sono:
per il 2016 sono pari a:
- euro 15,40 nel caso in cui la dichiarazione venga trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata;
- euro 16,60 nel caso in cui la dichiarazione venga trasmessa con modifiche al Mod. 730 precompilato, lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
- euro 18,30 qualora la dichiarazione venga trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata.
per il 2017 pari a:
- euro 16,90, nel caso in cui la dichiarazione venga trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata;
- euro 17,70, nel caso in cui la dichiarazione venga trasmessa con modifiche al Mod. 730 precompilato, lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
- euro 18,30, qualora la dichiarazione venga trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata.
L’articolo 1 del decreto ministeriale 1° settembre 2016 ha confermato la misura dei suddetti compensi, mentre l’articolo 2 ha stabilito che le risorse da destinare all’erogazione degli stessi non possono eccedere per l’anno 2016 il limite di € 276.897.790,00 e qualora per effetto dei compensi unitari, l’importo complessivo di quanto dovuto risulti superiore all’anzidetto limite di spesa annuale, gli importi spettanti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.
Pertanto, in applicazione dell’articolo 2, del citato decreto ministeriale, ai fini della fatturazione l’importo totale dei compensi deve essere ridotto del 23,95% così come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze con nota n. 989, del 14 febbraio 2017.