Scade oggi il termine per presentare telematicamente la dichiarazione relativa al 2016 per l’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo. Com’è noto l’imposta di bollo può essere pagata:
- acquistando presso un intermediario convenzionato (es.: tabaccheria) un apposito contrassegno;
- in modo virtuale.
Il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale è possibile per determinate categorie di atti e documenti e previa apposita richiesta all’Amministrazione finanziaria.
In particolare, l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. L’Ufficio, ricevuta la domanda, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell’imposta “dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell’autorizzazione ed il 31 dicembre”, ripartendone l’ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
Gli atti ed i documenti per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione devono recare la dicitura indicante il modo di pagamento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
L’autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all’interessato. Entro il mese di gennaio, poi, il contribuente deve presentare una dichiarazione contenente
- l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa
- nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo assolta in modo virtuale nel 2016, la dichiarazione deve essere presentata entro oggi, 31 gennaio 2017.
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 17.12.2015 ha aggiornato lo specifico modello, approvato originariamente con il Provvedimento 14.11.2014, utilizzabile per la liquidazione definitiva dell’imposta relativa agli atti e documenti emessi:
- tra l’1.1 ed il 31.12;
- in caso di rinuncia, tra l’1.1 e la data di effetto della rinuncia.
Il modello va altresì utilizzato per “esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione in luogo dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente”.
Fonte: Fisco e Tasse