Sono numerose le modifiche apportate in sede di approvazione alla Camera al decreto legge 193 con le misure urgenti in materia fiscale. In particolare l’articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta) oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata potrà essere utilizzato in compensazione. E’ in ogni caso prevista la riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli errori.
Per quanto riguarda la dichiarazione annuale IVA può essere integrata in senso favorevole entro i termini previsti per l’accertamento e l’eventuale credito derivante da un minor debito o da un maggior credito può essere
- portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale,
- utilizzato in compensazione
- chiesto a rimborso se ricorrono i presupposti.
Tra i soggetti ammessi all’utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa IVA, sono inclusi i produttori agricoli.
La riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, è stata estesa anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Di solito per questi tributi si applica la preclusione al ravvedimento, ma in caso di integrativa a favore il contribuente se ne può avvalere.
Si modifica la disciplina relativa allo scomputo dall’imposta delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata. In particolare, per le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, si consente di scegliere tra:
- scomputarle dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi,
- scomputarle dall’imposta dovuta nel periodo di imposta nel quale le ritenute sono state operate.