I modelli di dichiarazione IVA 2017 e le relative istruzioni sono stati approvati ieri con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.10050/2017 e sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze .
In particolare nel provvedimento di ieri sono stati approvati con numerose modifiche al modello precedente:
a) Modello IVA/2017 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VK, VN, VL, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
b) Modello IVA BASE/2017 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VX e VT.
Ecco le principali novità dei modelli:
- Termini e modalità di presentazione : la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi e il termine di presentazione è fissato al 28 febbraio.
- Versamenti e integrative a favore: è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale Iva entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo. E’ stato istituito, inoltre, il nuovo quadro VN per indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito scaturito dalle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del Dpr n. 322 del 1998.
- Nuove percentuali di compensazione per i produttori agricoli – Nei quadri VE e VF sono stati inseriti i righi per esporre le operazioni soggette alle percentuali di compensazioni di nuova istituzione (decreto interministeriale del 26 gennaio 2016).
- Regimi opzionali – Nella sezione 3 del quadro VO, rigo VO33, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’Iva, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della legge n. 190 del 2014. Nella stessa sezione, rigoVO34, sono state introdotte tre nuove caselle: la prima per comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98 del 2011; la seconda per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di questo regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’art. 1 della legge n. 190 del 2014; la terza per comunicare la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della legge n. 190 del 2014.
Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione
I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1.1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
Fonte: Fisco e Tasse