Ma andiamo per ordine.
Monitoraggio e prenotazione
L’articolo 29 del decreto "anticrisi" ha esteso, tra gli altri, anche al credito di imposta per le attività di sviluppo e ricerca industriale (Finanziaria 2007, articolo 1, commi da 280 a 283) la procedura di monitoraggio e prenotazione che consente la concessione dell’agevolazione soltanto fino a esaurimento delle risorse finanziari riservate a tale scopo. A tal proposito, sempre lo stesso provvedimento ha stabilito che gli stanziamenti per premiare chi investe a favore dell’innovazione sono: "pari a 375,2 milioni di euro per l’anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l’anno 2009, a 654 milioni di euro per l’anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l’anno 2011".
Il criterio del controllo dei flussi, precisa la circolare, parte dai crediti maturati dal 1° gennaio 2009. Esclusi, quindi, quelli relativi alle spese effettuate fino al 31 dicembre 2008 e completamente utilizzati a quella data, considerati regolarmente utilizzati.
Per i crediti maturati dal 2009 è necessario invece prenotare l’accesso all’agevolazione perché, come evidenziato sopra, entra in gioco la procedura del monitoraggio che verifica l’effettiva copertura finanziaria.
La prenotazione avviene con l’invio telematico (a partire dalle ore 10 del 22 aprile) del formulario (modello FRS), disponibile sul sito internet delle Entrate, al Centro operativo di Pescara, attraverso il quale vengono trasmesse tutte le informazioni necessarie a identificare il soggetto che richiede il credito e i dati che permettono di valutare se i costi sono realmente riferibili ai piani strategici previsti dalla misura agevolativa.
La norma distingue i progetti avviati prima dell’entrata in vigore dell’"anticrisi" da quelli intrapresi dopo.
Le imprese con investimenti già avviati alla data del 28 novembre 2008, infatti, hanno tempo fino alle ore 24 del 22 maggio per l’inoltro della domanda; passato tale termine perdono ogni diritto al bonus. Questi soggetti possono inviare un’unica istanza per tutti i lavori avviati. La concessione avverrà rispettando l’ordine cronologico di arrivo.
Per le spese sostenute a partire dal 29 novembre, prenotazione sempre attraverso l’invio del modello FRS a partire dal 22 aprile, ma le richieste seguiranno, in ogni caso, le istanze riferite a progetti già in corso prima dell’entrata in vigore del Dl 185.
Fruizione del credito
Il credito di imposta può essere utilizzato, chiarisce la circolare, attraverso compensazione "interna" (modello Unico) dei versamenti riguardanti imposte sui redditi e Irap riferiti all’anno in cui sono stati sostenuti gli oneri finanziari per la ricerca e, l’eventuale eccedenza, in compensazione dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del credito concesso.
I tecnici delle Entrate ribadiscono che, partendo la procedura di monitoraggio dal 1° gennaio 2009, è in regola chi si è avvalso, per intero, del beneficio entro il 31 dicembre 2008, sia in compensazione "interna" che "esterna" mediante F24 a decorrere dal mese di ottobre 2008.
Viceversa, i crediti maturati nel 2007 e 2008 ma non spesi al 31 dicembre 2008, devono essere prenotati come avviene per quelli maturati dal 1° gennaio 2009.
Giriamo pagina ora, ed esaminiamo, come l’agenzia delle Entrate risponde alle imprese che hanno inviato i questionari mettendosi in lista per l’agevolazione.
Innanzitutto, ancora una volta fa da spartiacque l’entrata in vigore del decreto "anticrisi".
Le aziende che già al 28 novembre avevano investito in piani di ricerca, infatti, riceveranno direttamente il nulla osta da parte dell’Amministrazione che attesta la copertura finanziaria. Questi soggetti potranno utilizzare lo sconto dall’esercizio in corso o, se mancano i fondi, negli esercizi successivi.
Nella circolare sono riportati due validi esempi chiarificatori. Un contribuente che ha sostenuto la spesa nel 2007 e ha regolarmente denunciato l’uscita nel modello Unico 2008 riceverà dalle Entrate l’autorizzazione a fruire del bonus ricerca a decorrere dal 2009 (anno cui si riferisce la disponibilità comunicata nel nulla osta) e potrà effettuare direttamente la compensazione visto che sono ormai trascorsi i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno in questione.
Il contribuente che invece ha investito nel 2008, potrà portare in compensazione i costi per il versamento delle imposte dovute in relazione alla denuncia dei redditi 2008 (Unico 2009), e l’eccedenza nel mese successivo al termine di presentazione della medesima.
Ai progetti avviati dal 29 novembre l’autorizzazione alla fruizione del bonus arriverà soltanto dopo che sono state soddisfatte le richieste per i piani già attivati prima di quella data e nei limiti degli stanziamenti annuali residui.
Questa volta dagli uffici finanziari non giungerà il nulla osta, ma la certificazione dell’arrivo della domanda e dell’inserimento nella graduatoria formata secondo l’ordine cronologico. Entro 90 giorni da questa comunicazione, l’Agenzia notificherà l’eventuale diniego all’agevolazione o, in caso di disponibilità finanziarie, l’assenso specificando l’anno a cui le risorse si riferiscono.
Trascorsi i 90 giorni senza notizie, il contribuente può applicare la regola del silenzio assenso e usufruire del beneficio fiscale.
Gli investimenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2009 e il credito potrà essere utilizzato fino al sesto mese da tale scadenza e in misura del 30% nell’anno di presentazione dell’istanza e il rimanente nell’anno successivo.
I tecnici ritengono che questo limite vada riferito alle attività svolte a partire dal 29 novembre che abbiano ottenuto l’ok in relazione alle somme stanziate per il 2009. Se il credito è però concesso con le risorse disponibili nel 2010, allora, si legge nella circolare, il credito potrà essere applicato nella misura massima del 30% entro il 31 dicembre 2010 e per la restante parte entro il 30 giugno 2011.
Documentazione
La circolare sottolinea che gli investimenti effettuati devono essere convalidati "sulla base di atti e documenti aventi data certa" (articolo 29, comma 2, Dl 185/2008). In pratica, le certificazioni presentate non devono lasciare dubbi circa la data di avvio delle attività di ricerca.
L’Agenzia, a proposito di certezza della data, si ricollega alla disciplina civilistica adottata comunemente per l’esame delle prove documentali (timbro postale, protocollo, eccetera).
Precisa, inoltre, che una firma o un assegno possono provare quando un determinato bene è stato acquistato, come la registrazione di un contratto di appalto testimonia la realizzazione di un proget
to commissionato a terzi e l’avvio di una procedura gestionale l’inizio di un lavoro svolto dall’azienda stessa.
Residenza del committente
Cambiano le regole – con l’articolo 17, comma 2, del Dl 185 – nel caso in cui l’incarico per lo svolgimento di attività di ricerca arriva da un’impresa o un committente estero. Estesa infatti la possibilità di usufruire del beneficio anche ai soggetti residenti e a quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che sostengono spese relative alla ricerca industriale in base a contratti stipulati con imprese non residenti (ma che fanno parte della Comunità europea più Norvegia, Islanda e Liechtenstein o residenti in Paesi con i quali sono state concluse convenzioni contro la doppia imposizione).
Nel caso specifico, se il credito richiesto si riferisce all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e non è stato segnalato nella relativa dichiarazione dei redditi, è possibile presentare una dichiarazione integrativa indicando i costi sostenuti in base ai quali è stato richiesto il credito per il 2007. Inoltre, non fa differenza se la società committente fa parte dello stesso gruppo a cui appartiene l’azienda che esegue il progetto.
La nuova disciplina determina la rilettura della circolare 46/2008 dell’Agenzia che aveva fornito delle precisazioni sull’argomento. Rimane però invariata la norma e non viene applicato l’articolo 17 nel caso in cui l’impresa committente sia la stabile organizzazione di un’impresa non residente.
Adempimenti inderogabili
Il credito di imposta deve essere obbligatoriamente indicato nella dichiarazione dei redditi a cui si riferisce, come è obbligatorio compilare il prospetto di Unico relativo ai costi sulla base dei quali il bonus è stato calcolato.
È estesa a tutti, sottolinea la circolare, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per l’anno d’imposta 2007 nel caso in cui le spese per la ricerca non siano state indicate in quella originaria. La stessa chance non è concessa a coloro che hanno già segnalato, sempre nella dichiarazione per il 2007, come avvalersi della compensazione interna di un credito d’imposta rispetto a un altro.
La dichiarazione integrativa non fa perdere l’agevolazione, ma non consente la compensazione interna automatica. Bisognerà infatti seguire la procedura della prenotazione per l’accesso al credito e aspettare il nulla osta dell’Amministrazione.
Il formulario
Il modello FRS (approvato con provvedimento del direttore delle Entrate il 24 marzo 2009) è disponibile sul sito internet dell’Agenzia e deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica servendosi del prodotto di gestione "CREDITOFRS", anch’esso da ieri in linea.
Il via alla trasmissione alle 10 del 22 aprile. Per i progetti in corso già alla data dell’entrata in vigore dell’ "anticrisi", ultimo click alle ore 24 del 22 maggio.
Con il formulario vengono comunicati tutti i dati relativi al richiedente, ai costi e al tipo di progetto intrapreso. Modello unico, cumulativo per tutte le attività già intraprese al 28 novembre 2008; uno per ogni progetto in caso di attività avviate dal 29 novembre.
Coloro che hanno crediti di imposta relativi all’anno 2007 e ne hanno usufruito per intero al 31 dicembre 2008 non devono inviare il modello. Chi in riferimento allo stesso periodo ha un residuo da utilizzare, deve invece trasmettere l’istanza indicando nel quadro A, rigo A1, l’ammontare del credito residuo. Per l’anno 2008, è il rigo A10 a richiedere il credito già usato al 31 dicembre 2008 per compensare acconti Irpef, Ires e Irap e il credito residuo al 1° gennaio 2009.
Bonus cumulabile
Richiamando la circolare 46/2008, viene confermato che il credito di imposta per la ricerca è cumulabile con altre agevolazioni e contributi pubblici, almeno che "…altre misure a favore della ricerca, … non dispongano diversamente". L’importo complessivo ottenuto però, non deve superare il costo sostenuto.