2.1 Elenco clienti e fornitori
Domanda
L’articolo 36, comma 8-bis del decreto legge n. 179/2012, a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione nella legge n. 221/2012, con effetto dal 19 dicembre 2012, prevede l’obbligo di presentazione dell’elenco clienti e fornitori da parte degli agricoltori esonerati ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633/72. Si chiede se tale obbligo sia già decorrente dalla prossima scadenza del 30 aprile 2013 per l’anno 2012 e se riguarda le operazioni di tutto l’anno 2012.
Risposta
L’articolo 36, comma 8-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, ha espressamente previsto che i produttori agricoli di cui all’articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Tanto premesso, si ritiene che l’obbligo di comunicazione espressamente previsto da detta disposizione entrata in vigore il 19 dicembre 2012, dato il limitato lasso di tempo trascorso fra tale ultima data e il 31 dicembre 2012, per finalità di semplificazione degli adempimenti, possa non essere adempiuto dai produttori agricoli per il 2012.
2.2 Transfer Pricing – Remunerazione attesa dalle Amministrazioni estere per l’attività di distribuzione.
Domanda
Tenuto conto che alcune Amministrazioni finanziarie estere presumono per le società controllate estere una percentuale di redditività costante per la remunerazione dell’attività di distribuzione, si chiede se la società italiana controllante, titolare dei marchi, possa legittimamente garantire tale minima remunerazione alle società distributrici mediante una politica di sconti volta a remunerare l’attività svolta, che non si esaurisce nella mera
distribuzione ma comprende un’imprescindibile funzione di promotion (talvolta di difficile quantificazione e documentazione).
Risposta
In linea generale, l’applicazione del principio del valore normale si basa su una comparazione tra le condizioni presenti nella transazione effettuata tra parti correlate e quelle presenti in transazioni tra imprese indipendenti.
Per determinare la remunerazione a valore normale da riconoscere al distributore non si può prescindere, in generale, dall’analisi di tutti i fattori di comparabilità indicati dalle Guidelines OCSE: le caratteristiche dei beni o servizi venduti, il profilo funzionale e di rischio, le condizioni contrattuali, le circostanze economiche e le strategie di business.
In esito a tale analisi si procederà alla individuazione del metodo più appropriato e, conseguentemente, alla determinazione della remunerazione spettante al distributore che tenga conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti dallo stesso distributore nello svolgimento della sua attività commerciale e promozionale.
2.3 Contenzioso
Domanda
La nuova procedura introdotta dalla legge di stabilità che consente ad istanza del contribuente di richiedere la sospensione della cartella e degli altri atti dell’agente della riscossione si applica anche agli accertamenti esecutivi atteso che le norma fa riferimento anche alle “somme affidate” all’agente della riscossione e non solo alle iscrizioni a ruolo/cartelle?
Risposta
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), all’art. 1, comma 537, ha previsto che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione dei tributi, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del successivo comma 538.
In base al tenore letterale della norma, l’Agente della riscossione è tenuto, quindi, a sospendere l’attività di riscossione anche con riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento con valore di titolo esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento.
Ovviamente, il contribuente che abbia ricevuto la notifica di un accertamento esecutivo potrà richiedere la sospensione di cui trattasi solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione.
2.4 Autotutela
Domanda
Se l’ufficio riconosce alcuni errori nel proprio accertamento deve annullare l’atto ed emetterne uno nuovo o può limitarsi a comunicare al contribuente che tali rilievi, viziati da errori, si intendono annullati in via di autotutela? In questa seconda ipotesi i termini per impugnare da quando decorrono (dalla notifica dell’originario atto poi corretto o dallacomunicazione delle correzioni pro contribuente?
Risposta
Il potere di annullare o revocare d’ufficio gli atti illegittimi di natura tributaria, deriva dal generale potere di autotutela richiamato dall’art. 2 quater del decreto legge n. 564 del 1994 e poi disciplinato nello specifico dal decreto ministeriale n. 37 del 1997.
Salvo che sia intervenuto giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria, la stessa, ai sensi dell’art. 2 di tale ultimo decreto può procedere all’annullamento totale o parziale dell’atto impositivo, senza necessità di istanza di parte, qualora l’atto o la pretesa impositiva risultino illegittimi o infondati per i motivi citati a titolo esemplificativo nell’ambito dell’articolo stesso.
Nell’ipotesi in cui i vizi siano tali da incidere sulla validità dell’atto impositivo, in quanto lo stesso sia carente di uno degli elementi essenziali indicati dall’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio ha la facoltà di annullarlo totalmente ed emetterne uno nuovo, compatibilmente con gli ordinari termini di decadenza dell’attività accertativa, con tutti i requisiti previsti per la sua validità.
Se invece i vizi non incidono sulla validità dell’atto, ad esempio si risolvono in un
errore di calcolo, l’ufficio può procedere a rettificare la pretesa impositiva attraverso un’autotutela parziale, da comunicare al contribuente secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto ministeriale n. 37 del 1997.
In quest’ultimo caso, l’atto di autotutela parziale non si configura come un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato, bensì come una rettifica dell’originaria pretesa impositiva; di conseguenza i termini per la presentazione del ricorso decorrono ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dalla data di notifica dell’atto originario.
2.5 Avviso di accertamento per adesione – Termini per l’impugnativa
Domanda
Se a seguito di avviso di accertamento e di sottoscrizione dell’adesione, il contribuente non provvede al pagamento nei 20 giorni successivi della somma prevista (o della prima rata) l’adesione non si intende perfezionata. In tale ipotesi i termini per impugnare l’avviso di accertamento si calcolano comunque in 150 giorni dalla data di
notifica dell’accertamento?
Risposta
La presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 218 del 1997 produce, in via preliminare, la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni.
Il mancato perfezionamento della definizione ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto, non incide sul decorso del termine di sospensione, in quanto, non essendo previste cause di decadenza, non è correlato all’esito negativo.
Quindi, qualora il contribuente nei 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione non esegua il versamento delle somme dovute o della prima rata, rimane comunque in facoltà dello stesso di presentare ricorso, purchè entro il termine di 150 giorni calcolati dalla data di notifica dell’avviso di accertamento.
Pertanto, in linea con quanto precisato al paragrafo 4.2 della Circolare n. 65 del 28 giugno 2001, il mancato perfezionamento dell’adesione non preclude la ripresa del procedimento, nell’ambito dei residui termini di impugnazione ancora pendenti.