Domani è l’ultimo giorno per aderire allo scudo fiscale. I contribuenti per essere sicuri di aver perfezionato la procedura nei termini dovranno verificare che la copia della dichiarazione riservata ottenuta dall’intermediario e da questi firmata riporti una data di accettazione anteriore o coincidente con il 30 aprile. La copia della dichiarazione riservata dovrà essere conservata dal contribuente, in quanto fa prova del tempestivo e valido perfezionamento dell’adesione allo scudo.
Lo scadere del termine porta con sé anche l’obbligo del contribuente di verificare se le certificazioni ottenute e prodotte o che produrrà entro domani all’intermediario sono sufficienti per garantirgli il salvacondotto fiscale da utilizzare in futuro in caso di verifica.
Per comprendere quanto è importante ottenere dall’intermediario la copia della dichiarazione riservata è necessario considerare la relazione che c’è tra il perfezionamento della procedura, il versamento dell’imposta e, appunto, il rilascio della copia firmata dall’intermediario della dichiarazione riservata. L’articolo 13 bis del Dl 78/2009 prevede al comma 3 che il rimpatrio o la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta. Inoltre il comma 4 della stessa norma prevede che solo l’effettivo pagamento dell’imposta produce gli effetti penali, fiscali e contributivi connessi alla sanatoria.
Le espressioni utilizzate dalla disposizioni vanno, però, interpretate alla luce del complesso degli adempimenti che il contribuente e l’intermediario devono porre in essere. Sotto questo profilo, il perfezionamento si realizza al momento della presentazione della dichiarazione riservata, quando il contribuente direttamente o indirettamente fornisce all’intermediario la provvista necessaria per assolvere l’imposta straordinaria. A questa conclusione si giunge anche esaminando la stessa dichiarazione riservata con la quale il contribuente conferisce all’intermediario l’incarico di versare l’imposta. La circolare 43/E/2009 dell’agenzia delle Entrate afferma che: «la dichiarazione debitamente sottoscritta dall’intermediario costituisce prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta straordinaria e del conseguente obbligo dell’intermediario al versamento». Si conferma, così, chiaramente che il pagamento dell’imposta da parte del contribuente non corrisponde al versamento dell’imposta effettuato successivamente dall’intermediario. L’adesione allo scudo fiscale è direttamente collegata alla produzione da parte dei contribuenti di certificazioni e attestazioni dirette a dimostrare l’esistenza delle condizioni che consentono di fruire della sanatoria. Tra questi documenti (si veda la tabella qui accanto) ce ne sono alcuni che vanno allegati alla dichiarazione riservata. In particolare, in caso di regolarizzazione di attività finanziarie, il contribuente deve produrre la certificazione che si ottiene dall’intermediario non residente che attesti che le attività sono presso di esso depositate e custodite. Da allegare sono anche le eventuali dichiarazioni doganali prodotte in caso di trasferimento al seguito di denaro.
Ulteriori documenti che il contribuente deve acquisire, anche se non deve allegare alla dichiarazione riservata, riguardano la valutazione delle attività sanate. In quest’ottica, come hanno specificato le circolari 43/E/2009 e 49/E/2009, il contribuente per la valutazione di attività finanziarie o patrimoniali deve acquisire o il documento con cui ha acquistato le attività ovvero dovrà ottenere una apposita certificazione (per esempio per gli immobili una perizia).
Fonte: Benedetto Santacroce da il Sole 24 Ore