DPS non più obbligatorio solo in determinati casi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 – Suppl. Ordinario n. 27/L – è stato pubblicato il decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Il provvedimento all’art. 45, comma 1, lett. c) elimina l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) di cui all’art. 34, lett. g), del D. Lgs. 196/03 e abroga ai sensi della lettera d) alcune disposizioni contenute nell’allegato B inerenti al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Viene meno tra l’altro conseguenzialmente l’obbligo della dichiarazione nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio sull’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 5 in vigore dal 10 febbraio 2012 dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. 

E’ prevista comunque l’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, con la quale il titolare dovrà dichiarare di:

  1. trattare generalmente solo dati personali non sensibili
  2. essere in possesso dei soli dati sensibili previsti
  3. trattare, comunque, questi ultimi nell’osservanza delle misure di sicurezza previste dal codice e dall’allegato B.

In sintesi:

  1. l’obbligo del DPS decade soltanto se risultano trattati dati sensibili della stessa specie di quella prevista, mentre in presenza anche di un solo altro dato sensibile di natura differente tutto rimane come prima;
  2. non viene meno l’obbligo di applicare le altre misure di sicurezza previste;
  3. l’autocertificazione non è un semplice adempimento burocratico, poichè in caso di false attestazioni (ad es. sulla natura dei dati trattati e/o sull’osservanza delle misure di sicurezza) comporta una responsabilità da parte del titolare dei dati;

 

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