L’INPS, con Circolare 02 maggio 2017, n. 80, fornisce chiarimenti sulla novità introdotta con la recente manovra correttiva 2017, che riguarda il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle cartelle.
L’art. 54 del d.l. n. 50/2017 prevede infatti che, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata, previa verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015.
In sostanza, il legislatore ha ricondotto la sussistenza della condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC. La circolare ricorda come invece un documento dell’Ispettorato del lavoro in precedenza riconosceva possibile il rilascio del Durc solo a fronte del pagamento della prima rata degli importi definiti con la rateazione.
L’INS informa che è già stata modificata la procedura del DURC ON LINE del 24 aprile 2017 in modo da permettere di proseguire con il rilascio anche in assenza del primo pagamento e ricorda però che il mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui risulta dilazionato il pagamento comporterà l’annullamento di tutti i Documenti rilasciati con esito di regolarità ai sensi del comma 1 a partire dal 24 aprile 2017.
In fine si preannuncia un successivo messaggio con cui l’istituto illustrerà le implementazioni procedurali che renderanno possibile la consultazione dei Documenti annullati.
Fonte: Inps