Lo scudo trova i suoi codici. Consentiranno agli intermediari il versamento delle imposte per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dall’Italia in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (articolo 13-bis del decreto legge 78/2009).
La risoluzione n. 257/E dell’8 ottobre istituisce anche il codice tributo per l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate.
In particolare, i codici:
– 8107 (imposta straordinaria per le attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate)
e
-8108 (imposta straordinaria per le attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate)
devono essere riportati nella sezione "erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", mentre nel campo "anno di riferimento" va scritto l’anno in cui si effettua il pagamento.
Per il versamento dell’imposta straordinaria non è ammessa la possibilità di usufruire della compensazione con eventuali crediti vantati.
Il codice tributo 1827, invece, consente di versare l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate e/o regolarizzate (articolo 1, comma 2-bis, Dl 12/2002). Per tali redditi, infatti, è previsto che, in alternativa alla ordinaria modalità di tassazione (articolo 14, comma 8, Dl 350/2001), è possibile applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 27% (articolo 6, Dl 167/1990).
La stessa risoluzione 257/2009, infine, sopprime i codici 1801, 1810, 8087, 8088 e 8089, istituiti in occasione delle precedenti procedure di emersione delle attività detenute all’estero.