I crediti d’imposta relativi ai contributi concessi per incentivare la riduzione e la sostituzione di auto e moto inquinanti con altre di minor impatto ambientale, sono fruibili in compensazione mediante F24 utilizzando i quattro codici tributo istituiti con la risoluzione n. 169/E del 22 aprile.
Si tratta degli ecoincentivi per la rottamazione dei veicoli più vecchi, confermati per il 2008 – con alcune modifiche rispetto all’edizione dello scorso anno – dal decreto “milleproroghe” (Dl 248/2007, articolo 29, commi da 1 a 7).
I nuovi codici, operativi dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, sono:
6800 – credito d’imposta spettante al centro autorizzato che effettua la rottamazione, anticipando il relativo contributo (pari al costo di demolizione e, comunque, entro il limite di 150 euro per mezzo), di autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autovetture immatricolati, entro il 1998, come “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, ossia le categorie ambientali più inquinanti.
6801 – credito d’imposta spettante al venditore per il contributo di 300 euro anticipato a chi compra un motociclo nuovo (fino a 400 c.c. di cilindrata) di categoria “euro 3”, sostituendo un altro motociclo o un ciclomotore di categoria “euro 0”. Per la rottamazione, è previsto un costo massimo, a carico dello Stato, di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore.
6802 – credito d’imposta riconosciuto ai centri che effettuano la rottamazione ovvero alle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l’importo del contributo riconosciuto a chi acquista autovetture “euro 4” ed “euro 5” con ridotte emissioni di anidride carbonica in sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati entro il 1996 come “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”.
6803 – credito d’imposta riconosciuto ai centri che effettuano la rottamazione ovvero alle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l’importo del contributo riconosciuto a chi acquista autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autocaravan (massa massima fino a 3,5 t, categoria “euro 4”) in sostituzione di “euro 2” ed “euro 1”, immatricolati entro il 1998.