La crisi economica internazionale degli ultimi mesi ha costretto molti Paesi a intervenire sulla propria economia anche attraverso modifiche più o meno sostanziali dei propri regimi fiscali. Anche l’Ecuador è intervenuto a tale proposito sul proprio sistema tributario attraverso l’approvazione di una legge di riforma con lo scopo di stimolare l’economia e contrastare la fuga di valuta verso l’estero. Questo duplice obiettivo è riscontrabile anche nella struttura stessa della legge che è suddivisa in due titoli: il primo modifica la ley de règimen tributario interno e contiene la parte incentivante, la seconda tocca la ley reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador e prevede meccanismi penalizzanti all’uscita di valuta.
L’imposta sul reddito delle società
L’intervento più rilevante contenuto nel primo titolo è la riduzione del 10 per cento dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (normalmente è al 25 per cento) per gli utili reinvestiti nel Paese. Tale riduzione è però limitata agli importi destinati all’acquisizione di macchinari e attrezzature nuove. Analoga riduzione è prevista per le istituzioni finanziarie private, le cooperative di risparmio e credito e simili per gli utili che vengono destinati al credito del settore produttivo e, in particolare, alle piccole e medie imprese. In entrambi i casi il contribuente deve provvedere al relativo aumento di capitale che va annotato nel Registro mercantile entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si generano gli utili reinvestiti.
L’esenzione dall’imposta sui consumi speciali
Una incentivazione ai consumi e alle esportazioni viene, invece, dall’esenzione dall’imposta sui consumi speciali (Ice) di alcuni beni quali l’alcol utilizzato per la produzione farmaceutica, profumiera, di bevande alcoliche e denaturato, i beni destinati all’esportazione, gli autoveicoli ibridi e quelli speciali per i portatori di handicap. L’Ice è un’imposta che colpisce il consumo di beni (come alcolici, sigarette, veicoli, armi ecc.) considerati voluttuari o di lusso ed è applicata con aliquote che differiscono secondo il prodotto. La base imponibile è la maggiore tra quella che risulta dalle seguenti formule: prezzo di vendita/(1+%IVA)*(1+%ICE); prezzo ex fabbrica o ex dogana maggiorato del 25 per cento.
Le novità per il 2009
Per tutto il 2009 le istituzioni finanziarie nazionali non effettueranno ritenuta alla fonte sugli interessi per crediti pagati ad istituzioni finanziarie estere che non siano residenti in territori a fiscalità privilegiata. È prevista invece una ritenuta alla fonte del 5 per cento da parte delle altre società nazionali e dalle stabili organizzazioni di società estere per i pagamenti di interessi su crediti. In entrambi i casi tali regole sono limitate al livello di tasso di interesse fissato dalla Banca centrale, per l’ammontare eccedente è invece prevista una ritenuta del 25 per cento.
Su richiesta del contribuente, e nei casi previsti da un apposito regolamento, l’Amministrazione fiscale può concedere la riduzione o l’esonero dal pagamento dell’anticipo dell’imposta sui redditi. In casi eccezionali, attraverso un decreto presidenziale tale beneficio potrà essere esteso a un intero settore produttivo che abbia subito una crisi inaspettata. Questa riduzione o esonero ha comunque durata di un solo periodo di imposta.
Misure per evitare la fuga di capitali
Come già ricordato nel secondo titolo della legge troviamo invece alcune misure volte ad evitare l’uscita di capitali verso l’estero o almeno a renderla più gravosa. Viene, infatti, aumentata l’aliquota dell’imposta sull’uscita di valuta (Isd) dallo 0,5 al 1 per cento e ne viene allargato il campo alle operazioni con pagamento estero su estero da parte di operatori nazionali. L’Isd è applicata sul valore di tutte le operazioni e transazioni finanziarie con qualsiasi strumento che si realizzano verso l’estero con o senza l’intermediazione di istituzioni finanziarie. Sono esentati dall’imposta esclusivamente i seguenti pagamenti: le importazioni; il rimpatrio di utili realizzati da filiali o succursali nazionali di imprese estere tranne nel caso in cui la destinazione immediata del flusso finanziario sia un territorio a fiscalità privilegiata; il pagamento degli interessi ed il rimborso di prestiti provenienti dall’estero. Anche in questo caso però la destinazione immediata dei pagamenti non deve essere un paradiso fiscale; il pagamento di premi delle compagnie di riassicurazione; i consumi effettuati all’estero attraverso l’utilizzazione di carte di credito intestate a persone fisiche.
Viene infine istituita una nuova imposta mensile sulle attività all’estero che colpisce tutti i fondi disponibili e gli investimenti mantenuti presso entità domiciliate fuori dal territorio nazionale da banche, assicurazioni e società quotate nazionali. L’imposta, che è calcolata sul saldo medio mensile di detti fondi, ha un’aliquota mensile pari al 0,084 per cento.
Nuovo Fisco Oggi