Gli elenchi clienti e fornitori, rispolverati nel 2006 dal decreto “Visco-Bersani”, tornano in soffitta. Addio anche alla tracciabilità dei compensi per i professionisti, che non saranno più obbligati a tenere un conto corrente “dedicato”, anche se non in via esclusiva, all’attività dello studio, e potranno incassare le loro parcelle anche in contanti e non più solo tramite bonifico o strumenti elettronici. Limiti meno stringenti all’uso del contante e degli assegni senza la clausola “non trasferibile”: il paletto viene innalzato da 5.000 a 12.500 euro.
Sono alcune delle novità contenute nella “manovra d’estate” entrata ieri in Gazzetta Ufficiale. Nel decreto vengono inoltre fissati nuovi termini per la pubblicazione degli studi di settore, che, a partire dal 2009, dovrà avvenire entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
Clienti e fornitori, ritorno al passato
Sarà solo un ricordo, dunque, l’obbligo di predisporre e inviare all’agenzia delle Entrate gli elenchi dei clienti e dei fornitori. L’adempimento, soppresso nel 1994 (Dl 357/94) e reintrodotto nel 2006 dal “Visco-Bersani” (Dl 223/2006), viene infatti cancellato dall’articolo 33 del decreto legge di manovra. La norma imponeva a imprenditori e professionisti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia di predisporre l’elenco dei soggetti nei cui confronti, nel corso dell’anno, avevano emesso fatture e quello dei titolari di partita Iva da cui avevano effettuato acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Gli elenchi, che dovevano riportare codice fiscale e partita Iva di ciascun soggetto, importo delle operazioni effettuate e della relativa imposta, ed eventuali note di variazione, andavano trasmessi, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite soggetti abilitati, entro il 29 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, pena l’applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro; uguale sanzione era prevista nei casi di invio con dati incompleti o non veritieri.
Tutto ciò appartiene adesso al passato, comprese – in virtù del principio del favor rei – le pene per eventuali inadempienze. Salvo diversa previsione di legge, infatti – recita l’articolo 3 del Dlgs 472/97 -, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Il debito si estingue anche se la pena è già stata irrogata con provvedimento definitivo; tuttavia, il contribuente che ha già pagato non potrà chiedere la restituzione della somma.
Il pagamento al professionista perde il conto
Stop alle norme che imponevano agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, di tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, ai compensi e alle spese relativi all’esercizio dell’attività. Via libera, invece, ai contanti: cade infatti, per gli stessi soggetti, l’obbligo introdotto dal Dl “Visco-Bersani” di incassare i pagamenti esclusivamente tramite strumenti finanziari “tracciabili”, come assegni non trasferibili, bonifici, sistemi elettronici e altre modalità di pagamento bancario o postale. Le disposizioni ora abrogate, contenute nell’articolo 35 (commi 12 e 12-bis) del Dl 223/2006, fissavano un tetto a 100 euro per i pagamenti in contanti a partire dal 1° luglio 2009, a 500 per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009 e a 1.000 euro per quelli effettuati fino al 30 di questo mese.
Meno limiti alla circolazione di contanti e assegni liberi
Più che raddoppiato, da 5.000 a 12.500, il tetto massimo di denaro contante e titoli al portatore liberamente trasferibili.
Identica sorte per il limite di assegni bancari e postali in forma libera: fissato a 5.000 euro dal Dlgs 231/2007, sale ora a 12.500. Ciò vuol dire che solo i titoli di credito di importo pari o superiore a tale cifra dovranno recare clausola di non trasferibilità e indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
Per gli assegni in forma libera, inoltre, cade l’obbligo di indicare il codice fiscale del girante, mentre resta l’imposta di bollo di 1,50 euro.
A quota 12.500 euro, contro gli attuali 5.000, anche il saldo massimo consentito al 30 giugno 2009 per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Gli studi di settore trovano l’anticipo
Pubblicazione anticipata, infine, per gli studi di settore. L’articolo del decreto che manda in pensione gli elenchi clienti e fornitori contiene infatti anche una modifica al regolamento che detta tempi e modalità di applicazione degli studi (Dpr 195/99). In particolare, è stabilito che per quest’anno essi dovranno essere pubblicati in Gazzetta entro il 31 dicembre, mentre a regime dall’anno prossimo dovranno trovare l’ufficialità entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Finora, gli studi potevano essere pubblicati in extremis anche fino al 31 marzo dell’anno successivo.
Chiara Ciranda – Fisco oggi