Tra gli interventi di “taglio” amministrativo, annunciati nel corso della conferenza stampa tenutasi lo scorso 3 luglio, l’Agenzia mette in campo oggi, con provvedimento direttoriale del 17 dicembre 2013, l’eliminazione dell’obbligo di inviare, con raccomandata a/r alla direzione provinciale delle Entrate competente, la comunicazione di attivazione, variazione e disinstallazione dei misuratori fiscali. In sostanza, una dichiarazione contenente una serie di dati identificativi, come la ragione sociale, la sede, la partita Iva, gli estremi che identificano il registratore di cassa, i dati del centro di assistenza e del tecnico che effettua la verificazione periodica.Considerato che tutte queste informazioni sono presenti nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente da chi procede alla verificazione periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione della macchina, la semplificazione va da sé.L’adempimento era stato previsto dai decreti del ministro delle Finanze del 23 marzo 1983 e del 4 aprile 1990, e regolato dal provvedimento 28 luglio 2003 del direttore dell’Agenzia.
Con l’intervento odierno, lo stesso adempimento è soppresso e, inoltre, diversamente dal passato, la prima verificazione periodica può essere effettuata al momento della messa in servizio del misuratore, direttamente dal laboratorio o dal fabbricante abilitati (prima toccava solo al fabbricante, contestualmente al controllo di conformità, quindi poteva avvenire anche prima dell’attivazione del misuratore).Con l’eliminazione dell’obbligo si realizza “l’uniformità del processo: messa in servizio del misuratore fiscale, prima verificazione periodica e comunicazione telematica dei dati”.
Con l’intervento odierno, lo stesso adempimento è soppresso e, inoltre, diversamente dal passato, la prima verificazione periodica può essere effettuata al momento della messa in servizio del misuratore, direttamente dal laboratorio o dal fabbricante abilitati (prima toccava solo al fabbricante, contestualmente al controllo di conformità, quindi poteva avvenire anche prima dell’attivazione del misuratore).Con l’eliminazione dell’obbligo si realizza “l’uniformità del processo: messa in servizio del misuratore fiscale, prima verificazione periodica e comunicazione telematica dei dati”.
Fonte: Agenzia delle Entrate