L’istituzione dei due nuovi codici va inquadrata nell’ambito della convenzione 18 giugno 2008 stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’Inps per regolare la riscossione, mediante F24, dei contributi spettanti all’Istituto previdenziale e di quelli previsti dalla legge 311/1973 ("Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali").
La risoluzione n. 70/E dà vita alla causale contributo "EBNA", denominata "datori di lavoro – contributi per il finanziamento dell’Ente bilaterale settore artigianato"
L’altra causale "VITA", istituita con la risoluzione n. 71/E e denominata "datori di lavoro – contributi per il finanziamento ente bilaterale settore industria alimentare", riguarda i versamenti in favore dell’ente bilaterale nazionale Cassa assicurativa rischio vita.
Entrambe le causali, nella compilazione del modello F24, vanno riportate nella sezione "Inps", nel campo "causale contributo" in corrispondenza del campo "importi a debito versati". Vanno inoltre indicati, nella stessa sezione, il codice della sede Inps competente nel campo "codice sede", la matricola Inps dell’azienda nel campo "matricola Inps/codice Inps/filiale azienda" e il mese e l’anno di competenza delle somme versate nel campo "periodo di riferimento" nella colonna "da mm/aaaa", mentre non va compilata la colonna "a mm/aaaa".