Nel DDL del collegato fiscale alla Legge di stabilità 2018 sono state introdotte molte novità. In particolare in sede di conversione è stato previsto che per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale la normativa vigente continua ad applicarsi fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.
Infatti il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 2017) all’articolo 99 prevede che fino all’abrogazione dell’articolo 14, commi 1-6, del DL 35/2005 sono soppressi i riferimenti alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale nella norma che prevede la deducibilità dal reddito del 10% delle liberalità in denaro.
Con la modifica in esame si stabilisce che tale soppressione decorra dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale.
Dal prossimo anno, ci sarà una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni per chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, così come previsto all’articolo 83 del Codice del Terzo settore. In particolare
- è istituita la detrazione dall’IRPEF pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in danaro effettuate con modalità tracciabili o in natura, a favore degli enti di cui sopra, per un importo complessivo dell’erogazione non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta.
- è istituita la detrazione è al 35% per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- è istituita una deduzione nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato da enti e società.
Fonte: Fisco e Tasse