E’ partita il 9 febbraio la collaborazione tra Comuni e agenzia delle Entrate, finalizzata a rendere più incisiva la lotta all’evasione attraverso lo scambio di informazioni e l’analisi incrociata dei dati. Obiettivo dell’interazione con gli enti locali è l’utilizzazione delle informazioni a loro disposizione (banca dati delle proprietà immobiliari, servizi sociali e scolastici, eccetera) reperite anche tramite la presenza capillare sul territorio, che, insieme agli archivi forniti dall’agenzia delle Entrate, consentono al Comune l’intercettazione e la segnalazione di informazioni utili alla determinazione dell’effettiva capacità contributiva dei contribuenti.
Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 è stata data attuazione all’articolo 1 del Dl 203/2005, che ha previsto la partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento attraverso la condivisione e lo scambio di informazioni su posizioni interessate da fenomeni evasivi ed elusivi.
Per incentivare tale attività, è stato previsto il riconoscimento, ai Comuni, di una quota pari al 30% delle maggiori imposte, interessi e sanzioni riscosse a titolo definitivo.
I Comuni sono tenuti ad inviare all’agenzia delle Entrate delle segnalazioni "qualificate", cioè devono segnalare "posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi", consentendo – ove possibile – la traduzione immediata in un accertamento fiscale.
Anche se le segnalazioni risultano qualificate, non è automatico che venga avviata un’attività di controllo. Tali segnalazioni, infatti, saranno comunque oggetto di valutazione discrezionale da parte dei competenti uffici dell’agenzia delle Entrate secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata per l’attuazione del piano annuale dei controlli. Gli stessi uffici dell’Agenzia potranno anche valutare se approfondire gli elementi segnalati dai Comuni mediante ulteriore attività istruttoria propedeutica all’emissione di un avviso d’accertamento.
Con i provvedimenti del 3 dicembre 2007 e del 26 novembre 2008, sono stati inoltre individuati, rispettivamente, gli ambiti di intervento oggetto delle segnalazioni che i Comuni dovranno trasmettere all’agenzia delle Entrate e le modalità di trasmissione delle stesse.
Nel settore del commercio e delle professioni le segnalazioni riguarderanno soggetti che, pur svolgendo un’attività, sono privi di partita Iva, ma anche coloro che svolgono un’attività diversa da quella dichiarata (si pensi, ad esempio, agli ambulanti titolari di un posteggio in un mercato, che non presentano dichiarazione o dichiarano un codice attività diverso da quello reale), gli interessati da affissioni pubblicitarie abusive e gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività lucrative.
Per il settore urbanistico e del territorio verranno segnalati coloro che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni in assenza di correlati redditi dichiarati conseguiti con la successiva vendita, e coloro che hanno partecipato, anche in qualità di professionisti o imprenditori, a operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.
Particolare attenzione sarà rivolta al settore immobiliare, specificatamente al possesso di immobili non dichiarati e alle locazioni "in nero". A tal fine, saranno segnalati, in particolare, anche i soggetti destinatari di avviso di accertamento per omessa dichiarazione ai fini Ici, in assenza di correlati redditi fondiari dichiarati ai fini dell’imposizione diretta. Inoltre, saranno oggetto di segnalazione i casi in cui i destinatari degli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Tarsu o Tia, in qualità di occupanti degli immobili, siano diversi dai titolari del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi dei fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta.
Rientrano tra i controlli degli enti locali e, quindi, sono oggetto delle segnalazioni i soggetti con disponibilità di beni indicativi di ricchezza (immobili, auto eccetera) non giustificati dai redditi dichiarati (si evidenzia che, al fine di avere una segnalazione "qualificata", tale valutazione sarà estesa a tutti i componenti del nucleo familiare) e coloro che, pur risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto il domicilio nel Comune. Gli enti locali sono chiamati a controllare e confermare (Dl 112/2008), dopo l’iscrizione all’Aire (Anagrafe italiana dei residenti all’estero), che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Tale verifica risulta particolarmente delicata considerato che la residenza effettiva può essere desunta con l’individuazione del centro degli affari e degli interessi, anche familiari e sociali, del soggetto interessato, indipendentemente dalle risultanze dei registri anagrafici.
Per la trasmissione delle informazioni è stata creata un’apposita applicazione web alla quale i Comuni accedono attraverso il sistema Siatel (Sistema di interscambio anagrafe tributaria ed enti locali).
Si tratterà di un vero e proprio scambio di informazioni, esclusivamente in via telematica: solo a seguito di eventuale necessario approfondimento, l’ufficio dell’agenzia delle Entrate potrà richiedere al Comune, che ha inviato telematicamente la segnalazione, l’invio anche della documentazione cartacea. I Comuni, attraverso il canale Siatel, potranno accedere ai dati dell’Anagrafe tributaria relativi a: contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua, contratti di locazione di immobili, bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie e informazioni relative alle denunce di successione che abbiano a oggetto immobili. Grazie a tali dati e all’incrocio con quelli in proprio possesso, reperiti anche con l’attività di controllo sul territorio della Polizia municipale, i Comuni potranno verificare la posizione contributiva del soggetto e, se del caso, effettuare la segnalazione.
Per quanto riguarda la tempistica degli invii, nel caso in cui i termini per l’esercizio dell’attività di accertamento decadano il 31 dicembre dell’anno di riferimento della segnalazione, la trasmissione telematica va effettuata entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno; ciò al fine di concedere agli uffici dell’agenzia delle Entrate un congruo lasso di tempo per analizzare e "lavorare" le segnalazioni.
Il sistema informatico di interscambio tra Comuni e Agenzia è stato strutturato in modo tale da consentire un costante monitoraggio delle segnalazioni inviate e delle risultanze degli accertamenti da esse scaturiti. Infatti, gli avvisi di accertamento notificati e le adesioni perfezionate, riferiti alle segnalazioni effettuate dai Comuni, saranno "tracciati" fino alla fase della definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni e successivamente comunicati ai Comuni.
Nuovo Fisco Oggi