Entro il 16/03/2011 i soggetti che utilizzano “apparecchi e congegni da divertimento” meccanici ed elettromeccanici (biliardi, flipper, ecc.) devono versare l’ISI e l’IVA dovuto a valere per l’anno solare 2011. L’imposta è determinata in via forfettaria sulla base di “imponibili medi” che, a partire dall’anno 2010, sono stati determinati a regime. Il valore dei versamenti IVA e ISI va effettuata considerando gli imponibili medi forfetari che sono stati fissati a decorrere dal 2010. La tassazione di tali congegni avviene attraverso varie modalità, principalmente sulla base delle caratteristiche e delle peculiarità che caratterizzano le apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche in oggetto. Sono obbligati al versamento dell’ISI e dell’IVA inerenti a tali apparecchiature i seguenti soggetti:
• i gestori, ossia coloro che esercitano un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, posseduti a qualsiasi titolo, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie;
• gli esercenti, se non sono proprietari, del locale in cui gli apparecchi sono installati.
Le metodologie di tassazione riconosciute dalla disciplina vigente prevedono tre modalità.
Apparecchi e congegni idonei al gioco lecito indicati dall’art. 110, comma 6, TULPS. Tali apparecchi si possono distinguere, a loro volta, in due tipologie differenti:
• apparecchi che, obbligatoriamente collegati ad una rete telematica, si attivano con l’introduzione di moneta metallica o strumenti di pagamento elettronico;
• apparecchi che, facenti parte di una rete telematica, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa (c.d. VLT).
La tassazione delle somme giocate attraverso questi apparecchi avviene attraverso il prelievo erariale unico (PREU) come disposto dall’art. 39, comma 13, DL n. 269/2003 secondo cui agli apparecchi e congegni collegati in rete, si applica un prelievo erariale fissato in misura del 15% delle somme giocate.
Apparecchi e congegni individuati dall’articolo 110 comma 7 lettera a e c del TULPS. Gli apparecchi indicati dalle lettere a e c del citato articolo sono gli apparecchi e i congegni elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica (lettera a) e apparecchi e congegni senza premi (lettera c). Per tali apparecchiature, l’ISI e l’IVA si devono determinate sulla base degli imponibili medi forfetari ex art. 14-bis, comma 3-bis, DPR n. 640/72. Pertanto, l’imponibile ai fini ISI ed IVA per le apparecchiature alla lettera a e c dell’articolo 110 comma 7 del TULPS sarà di 1.800 euro, su cui, ai fini IVA viene riconosciuta una detrazione forfettaria pari al 50%.
Apparecchi meccanici ed elettromeccanici diversi da quelli di cui all’art. 110, comma 7, lett. a), TULPS. Per tale categoria residuale, corrispondente, a esemplificativi biliardi, biliardini e flipper, l’ISI e l’IVA devono essere determinati sulla base degli imponibili medi forfetari ex art. 14-bis, comma 5, DPR n. 640/72. Gli imponibili forfettari, che, a differenza della categoria precedente, sono diversificati per ogni tipo di macchinari:
• biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: 3.800 euro;
• Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone: 540 euro;
• Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (calcio balilla – biliardini): 510 euro;
• Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi): 1.090 euro;
• Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides”): 520 euro;
• Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari): 1.630 euro.
Tutti gli imponibili forfettari sopra indicati sono da ridurre di 2/3 qualora gli apparecchi siano installati stabilmente in sale ricreative delle Amministrazioni militari o dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, mentre sono ridotti solamente del 50% qualora siano installati stabilmente in locali che restano chiusi per almeno 6 mesi l’anno.
Si ricorda, inoltre, ai fini della determinazione dell’IVA dovuta, che è possibile optare per il regime ordinario (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72) dandone apposita comunicazione:
• all’Ufficio SIAE competente prima dell’1.1 o all’inizio dell’attività;
• all’Agenzia delle Entrate, compilando il quadro VO della dichiarazione IVA relativa all’anno dell’opzione (la scelta è vincolante per 5 anni).
I soggetti che hanno optato dal 2010 per la determinazione della base imponibile IVA nei modi ordinari, inoltre, devono barrare l’apposita casella posta a rigo VO7 del mod. IVA 2011.
Si ricorda, infine, che per effettuare i versamenti delle quote ISI e IVA va utilizzato il modello F24 Accise nel quale devono essere indicati i codici tributo “5123” per l’ISI, “6279” per l’IVA. Nella casella relativa all’ente va riportata la lettera ”M” e nell’anno di riferimento il “2010”.