Entro il 28 febbraio, i soggetti titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale, sono tenuti ad inviare la comunicazione dati Iva. L’unica modalità di trasmissione consentita è quella telematica.
Il contribuente deve riportare le risultanze delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2013, per determinare l’IVA dovuta o a credito, senza prendere in considerazione, però, le eventuali operazioni di rettifica o di conguaglio. Tali elementi dovranno, infatti, essere indicati in sede di dichiarazione IVA annuale in quanto attinenti esclusivamente alla fase di liquidazione definitiva del tributo.
La comunicazione non ha natura dichiarativa e non ha lo scopo di determinare l’imposta dovuta, elementi propri invece della Dichiarazione Iva.
Soggetti esonerati dalla comunicazione:
Operazioni esenti: i contribuenti che nel 2013 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72 sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti; ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72.
Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
Produttori agricoli: che nel 2013 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72.
Esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.
Unica azienda in affitto: le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2013 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA.
I soggetti passivi UE che nel 2013 nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA.
L.398/1991: i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia gli organi e le amministrazioni dello Stato; i comuni; i consorzi tra enti locali; le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;le comunità montane; le province e le regioni; gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali.
I soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
In base al volume d’affari: le persone fisiche che nel 2013 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011) il limite per l’esonero dalla Comunicazione dati Iva è fissato a 25.822,84 €.
Regime dei minimi: i contribuenti che si avvalgono del “nuovo” regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011.
I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.
Per la presentazione della comunicazione dati Iva è necessario utilizzare la modalità telematica, direttamente o tramite intermediario. È esclusa, pertanto, ogni altra modalità di presentazione. Le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065, prevista dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471/97.
La comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa; pertanto non è prevista la possibilità di rettificarla o integrarla; al contribuente resta pertanto solo la possibilità di esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.