Ancora pochi giorni utili per la presentazione della domanda di disoccupazione con i requisiti ridotti. Tale indennità spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, ma che:
– nell’anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
– risultino assicurati da almeno due anni (devono avere, cioè, almeno un contributo settimanale comprensivo di quota di disoccupazione versato prima del biennio solare precedente l’anno di presentazione della domanda).
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 €.
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps o presso gli Enti di patronato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
L’indennità può essere riscossa:
– allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale;
– con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.