Scadenza in vista per il mondo del “no profit”. Entro il 31 marzo gli enti associativi dovranno inviare, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il modello Eas per segnalare i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali riportandoli nel modello di comunicazione.
Il decreto “milleproroghe” 2011 (Dl 225/2010) ha infatti riaperto i termini per l’invio della comunicazione, scaduti il 31 dicembre 2009, anche per gli enti di vecchia costituzione.
Anche gli organismi già esistenti al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 185/2008 “anticrisi”), che ancora non vi hanno provveduto, potranno quindi adempiere all’invio del modello Eas entro fine mese. Stessa scadenza per gli enti che si sono costituiti dopo il 29/11/2008 e per i quali il sessantesimo giorno dalla costituzione scade prima del 31 marzo 2011.
Stesso termine del 31 marzo, infine, anche per le associazioni che devono segnalare le novità intervenute nel corso del 2010 rispetto ai dati e notizie rilevanti ai fini fiscali riportati nella precedente comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare 6/2011 specificando, tra l’altro, che si considerano tempestivamente presentati i modelli già trasmessi prima dell’entrata in vigore del “milleproroghe” 2011.
Modello Eas, cos’è?
Si tratta di un modello, reperibile sul sito delle Entrate, la cui compilazione consente agli enti di tipo associativo di usufruire di un regime fiscale agevolato, ossia la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all’articolo 148 del Tuir e all’articolo 4 del Dpr 633/1972. A tale scopo, sul modello vanno riportati i dati e le notizie fiscalmente rilevanti che permettono la verifica da parte dell’amministrazione finanziaria dell’esistenza dei requisiti necessari.
L’obiettivo primario è tutelare le vere forme associazionistiche e isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico, così come chiarito, dalla stessa Agenzia, con la circolare 12/2009.
Modello Eas, da chi?
Hanno l’obbligo di presentare il modello, previsto dall’articolo 30 del Dl 185/2008, gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di “decommercializzazione” in materia di imposte dirette e di Iva.
Analogo obbligo riguarda anche quegli organismi che si limitano a riscuotere quote associative o contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta.
Rientrano nel novero delle associazioni tenute alla comunicazione anche le società sportive dilettantistiche, definite dall’articolo 90 della legge 289/2002, e le organizzazioni di volontariato, a eccezione di quelle espressamente escluse dalla norma.
La circolare del 2009 chiarisce, inoltre, che la presentazione del modello deve essere effettuata da tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, quindi, anche dalle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, laddove le stesse si configurino come autonomi soggetti d’imposta.
Non sono, invece, tenuti all’invio del modello Eas:
- le associazioni pro-loco che optano per il regime della legge 398/1991
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995.
Va ancora ricordato che l’articolo 30, comma 5 del Dl 185/2008 definisce i requisiti necessari alle organizzazioni di volontariato per l’acquisizione della qualifica di Onlus di diritto.
Queste organizzazioni possono fruire della disciplina di favore prevista per le Onlus a condizione che siano iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge 266/1991 e non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.
Da qui ne discende che, se le organizzazioni di volontariato, benché iscritte negli anzidetti registri, svolgono attività commerciali diverse da quelle elencate nel Dm, non possono assumere la qualifica di Onlus di diritto e sono, perciò, tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello Eas.
L’Agenzia, con la circolare 45/2009, ha poi indicato quali sono gli enti associativi, i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, che possono presentare il modello Eas “ridotto”, limitandosi a compilare il primo riquadro e alcune specifiche parti del secondo riquadro.
Si tratta di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate; associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, associazioni riconosciute, associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato patti, accordi o intese; movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni; associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, eccetera.
Infine, con la risoluzione 125/2010, le organizzazioni sono state esonerate dall’invio di un nuovo modello Eas laddove siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli uffici finanziari con appositi modelli.
Modello Eas, come?
Il modello Eas va inviato, per via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’organismo, utilizzando canali di trasmissione diversi a seconda se l’invio è effettuato direttamente dall’interessato o tramite intermediari abilitati a Entratel.
Per l’invio della comunicazione, va utilizzato il prodotto informatico “ModelloEas”, reperibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.
Infine, nel caso in cui l’associazione perda i requisiti per usufruire dei benefici fiscali, il modello Eas va ripresentato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
Modello Eas, quando?
Entro il prossimo 31 marzo gli enti associativi dovranno inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il termine per la presentazione, prorogato dal Dl 225/2010 riguarda gli enti costituiti:
- prima del 29 novembre 2008, il cui termine, secondo le precedenti previsioni, è scaduto il 31 dicembre 2009
- dopo il 29 novembre 2008, per i quali il termine di 60 giorni dalla costituzione scade entro il 31 marzo 2011.
La scadenza riguarda anche gli enti associativi che devono comunicare variazioni dei dati rilevanti ai fini fiscali, indicati nella dichiarazione inviata in precedenza.
Fonte: Lilia Chini da nuovofiscooggi.it