Con un comunicato, la Società di riscossione nazionale spiega le condizioni per accedere al beneficio e, contestualmente, lancia una direttiva interna con le istruzioni per le proprie partecipate. Per Equitalia, è anche l’occasione per ricordare che dal 2008 a oggi sono state concesse rateizzazioni per oltre 15 miliardi di euro.
I contribuenti che hanno chiesto e ottenuto, dal concessionario della riscossione, la dilazione dei propri debiti fiscali e contributivi ma, "provati" dalla crisi economica, non sono riusciti a rispettare la cadenza fissata nel programma di pagamento, possono contrattare, con l’agente di Equitalia, una proroga della rateizzazione "… per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione". Questo è scritto nell’articolo 2, comma 20, del milleproroghe (Dl 225/2010).
Naturalmente, il solo soffermarsi sulle parole della norma fa capire che il beneficio non viene concesso indiscriminatamente, bensì unicamente quando sia provata una effettiva impossibilità di solvenza. Altrimenti, continuano a valere le cause di decadenza dal pagamento rateale stabilite dall’articolo 19 del Dpr 602/1973, per il quale l’agevolazione concessa in prima battuta al contribuente "in crisi" economica è definitivamente compromessa quando lo stesso non versa la prima rata o due consecutive .
Innanzitutto, il trattamento di favore è circoscritto alle dilazioni definite prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (la n. 10 del 26 febbraio 2011) del milleproroghe, cioè il 27 febbraio scorso.
La rinegoziazione, poi, segue le stesse regole delle "normali" rateizzazioni:
- per importi fino a 5mila euro, basta una semplice domanda motivata, che chiarisca il peggioramento della temporanea situazione di difficoltà del contribuente
- se il debito supera i 5mila euro, invece, il concessionario è comunque tenuto ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal debitore, differenziando il controllo in base alla categoria del richiedente (persona fisica, ditta individuale, società di capitali, eccetera).
Riguardo al secondo punto, il documento idoneo a testimoniare l’andamento economico "discendente" di persone fisiche e titolari di ditte individuali con regimi fiscali semplificati è l’Isee. In particolare, ne va presentato uno nuovo se il precedente è già scaduto (la validità dell’Isee è annuale), in caso contrario serve la sola dimostrazione delle cause che hanno aggravato la situazione reddituale dell’interessato.
Quando, invece, a chiedere la proroga delle rate è una società, ad esempio di capitali, è necessario far riferimento a parametri diversi, quali l’Indice di liquidità e quello Alfa, che viene utilizzato per calcolare il numero delle rate concedibili.