Cambia la cartella esattoriale. Dovrà contenere un’apposita informativa sulla privacy. E quanto prescrive il provvedimento 7 ottobre 2009 del garante della privacy reso noto ieri con la newsletter dell’Authority n. 332 del 10 dicembre 2009. Il provvedimento si occupa anche dell’utilizzabilità dei dati bancari dei contribuenti, stabilendo che non si possono usare gli F23 e F24 per estrarre i dati dei conti potenzialmente pignorabili e ha imposto cautele all’accesso di Equitalia e degli enti locali all’anagrafe dei conti correnti bancari.
La cartella. Le cartelle e gli avvisi hanno una lacuna: non contengono una piena informativa privacy (articolo 13 del codice della privacy). Per questa ragione il garante ha prescritto che nell’avviso della riscossione spontanea a mezzo ruolo e nella cartella esattoriale dovrà essere inserita un’idonea informativa delle istanze che il debitore iscritto a ruolo può esercitare, rispettivamente, nei confronti dell’ente creditore e del concessionario, secondo le rispettive competenze. Per l’integrazione il provvedimento assegna sei mesi di tempo. Stesso termine è stato individuato per l’adozione delle misure necessarie a garantire un costante aggiornamento dei dati dei contribuenti: ci dovrà essere assicurato con un dialogo in tempo reale tra agenti della riscossione, gli enti creditori e l’autorità giudiziaria. Un termine più lungo (12 mesi) è previsto per garantire ai contribuenti tempi certi di risposta.
Anagrafi duplicate. Uno dei nodi problematici è rappresentato dalla duplicazione degli archivi anagrafici e dalla detenzione degli stessi dagli agenti della riscossione. In molti casi nei data base di Equitalia si trovano anche minorenni o si detengono archivi dello stato civile e liste elettorali. Il garante in proposito ha previsto che entro sei mesi Equitalia deve disciplinare il reperimento delle informazioni anagrafiche da parte delle società del gruppo, bloccando i collegamenti effettuati in assenza dei necessari presupposti normativi e delle idonee misure di sicurezza. Entro tre mesi devono altresì essere cancellate dai sistemi informativi delle società del gruppo Equitalia le informazioni eccedenti e non pertinenti le finalità perseguite, con particolare riferimento ai dati anagrafici di soggetti non debitori mai iscritti a ruolo.
Anagrafe conti bancari. Numerose le prescrizioni sull’accesso di Equitalia e degli enti locali per l’utilizzo di dati bancari e per l’accesso all’anagrafe dei conti bancari.
In primo luogo non è consentito utilizzare i dati bancari tratti dai modelli F23 e F24 per attivare pignoramenti presso terzi in assenza di un’idonea informativa agli interessati. In relazione all’accesso all’anagrafe dei conti è previsto estremo rigore nella individuazione degli operatori abilitati all’accesso, da sottoporre a ferreo controllo, per arginare accessi anomali. Assoluto in materia è, poi, il divieto di duplicazione delle informazioni e di accesso a dati inerenti a rapporti finanziari chiusi al momento dell’interrogazione. Stringenti sono le regole sulle password: devono avere scadenza automatica dopo sessanta giorni e non si possono riciclare le ultime cinque password. Quanto all’accesso diretto degli enti locali (previsto dall’articolo 83, comma 28-sexies, del dl 112/2008 , ma ancora non attuato) il garante lo subordina alla predisposizione di garanzie di sicurezza, da sottoporre preventivamente al vaglio del garante stesso.
Telemarketing casuale. Con altro provvedimento (reso noto sempre dalla newsletter dell’Authority n. 332 del 10 dicembre 2009) il Garante ha vietato le telefonate commerciali usando sistemi che generano numerazioni casuali, soprattutto se gli abbonati vengono contattati con chiamate preregistrate.
Fonte: Ciccia Antonio da Italia Oggi di venerdì 11 dicembre 2009, pagina 23