Continua il trend positivo delle azioni rivolte alla semplificazione dei rapporti tra i contribuenti e l’Agente della Riscossione. Con la direttiva n. 10/2010 del 6 maggio l’Agente delle riscossione ha deciso di sospendere riscossioni e procedimenti cautelari/espropriativi nei casi in cui, pur in mancanza della necessaria relativa comunicazione da parte dell’ente creditore, il contribuente "dimostri" di averne diritto.
In detta direttiva Equitalia, pur evidenziando il suo ruolo di mandatario nella gestione del credito affidato in riscossione, in forza del quale ogni intervento sul titolo esecutivo deve promanare dall’ente creditore che lo ha emesso, dà istruzione agli Agenti di sospendere l’attività finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo quando il contribuente, alla prima occasione utile, dimostri che in relazione agli atti antecedenti alla formazione del ruolo, alla successiva cartella di pagamento o all’avviso per i quali si procede, vi sia stato:
– un provvedimento di sgravio in autotutela o una sospensione amministrativa dell’ente creditore;
– una sospensione giudiziale o una sentenza, emesse in un giudizio al quale l’Agente della riscossione non ha preso parte;
– la prova di un pagamento effettuato in favore dell’ente creditore, prima della formazione del ruolo.
In questi casi (con il contribuente che dovrà rilasciare una dichiarazione, redatta su un modello disponibile on line, sui siti degli Agenti, oltre che in cartaceo presso gli sportelli), le procedure di recupero rimarranno sospese fino alla risposta dell’ente creditore, a cui gli Agenti avranno fatto pervenire – entro i successivi dieci giorni – tutta la documentazione prodotta dal contribuente a supporto delle proprie ragioni.
Equitalia sospende la riscossione se il contribuente autodichiara di averne diritto
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