Esclusione dall’Irpef per le borse di studio corrisposte in forza di accordi internazionali

Sono escluse dalla base imponibile Irpef “le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali”. Lo prevede il Tuir – all’articolo 3, comma terzo, lettera d-ter – e proprio tale disposizione costituisce il perno centrale della risoluzione n. 356/E dell’8 agosto 2008, con la quale l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esclusione dall’imposta sul reddito delle erogazioni corrisposte a non residenti al fine di sostenere lo studio della lingua e della letteratura italiana.

L’Amministrazione, in realtà, è arrivata a tale conclusione alla fine di un percorso interpretativo partito, necessariamente, dall’accertamento della natura delle somme corrisposte ai giovani stranieri. Ma procediamo con ordine.

Borsa si, borsa no
Circa 700 euro, pagati da Ministero e in minima parte dalle scuole assegnatarie, è quanto cittadini stranieri laureandi o laureati in lingua e letteratura italiana ricevono mensilmente nell’ambito di un “programma” di scambio di assistenti di lingua, per il quale questi “si impegnano ad assistere i docenti titolari della scuola di assegnazione per un periodo di sole 12 ore settimanali, dedicando la maggior parte del tempo a loro disposizione allo studio della lingua italiana attraverso la frequenza di corsi presso le Università italiane riconosciuti dalle Università di appartenenza”.

Proprio lo scopo delle somme e, cioè, il supporto dello studio della lingua e della letteratura italiana, ha aperto la strada alla assimilazione delle stesse alle borse di studio. L’Agenzia ha ricordato come il chiarimento determinante al riguardo fosse stato già fornito con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997: “per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, eccetera”.

Risolta la questione, se ne apre, però, subito un’altra. Dal momento che il descritto “programma” è previsto da accordi bilaterali stipulati fra il Governo italiano e altri Paesi europei, è possibile considerare le borse di studio, in ogni modo, esenti da tassazione in Italia in virtù di accordi contro le doppie imposizione stipulate fra il nostro Paese e gli altri Stati partecipanti all’accordo culturale (Francia, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Germania, Austria, Spagna)?

La tassabilità in Italia delle borse di studio
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate fra l’Italia e gli altri Paesi interessati prevedono che le somme ricevute da “studenti e apprendisti” stranieri siano tassate esclusivamente nel loro Stato di residenza se, fra l’altro, per i pagamenti siano utilizzati fondi messi a disposizione da enti o soggetti non residenti in Italia (chiaramente il principio si applica in maniera speculare nell’ipotesi di studenti italiani che percepiscono borse di studio all’estero). Dal momento che nel caso esaminato a finanziare le borse di studio sono fondi ministeriali italiani, tale condizione non risulta verificata e, di conseguenza, le somme in questione sono attratte a tassazione anche in Italia.

A questo punto, la soluzione del quesito è dietro l’angolo.

Tassabilità in Italia ma…in esclusione
La norma all’inizio citata (articolo 3, comma terzo, lettera d-ter), del Tuir) prevede l’esclusione dalla base imponibile Irpef per le “somme…corrisposte dal Governo italiano…”. L’agenzia delle Entrate ha interpretato la disposizione nel senso che la “concessione delle borse di studio deve discendere da un’espressa volontà governativa e che le borse devono essere finanziate, direttamente o indirettamente, dai ministeri o altri organi del Governo italiano, utilizzando le risorse economiche dallo stesso Governo identificate”. Esclusione dall’Irpef, dunque, anche nel caso in cui la materiale erogazione delle borse di studio sia operata da un altro soggetto (si ricorda che parte della borsa di studio è a carico delle scuole assegnatarie).

E l’Irap?
Per concludere le “implicazioni” Irap delle somme erogate. L’Amministrazione finanziaria ha propeso per l’esclusione delle stesse dalla base imponibile del tributo del tributo, ex articolo 10-bis, comma 1 del Dlgs 446/1997, in virtù della loro assimilabilità alle borse di studio non assoggettabili a Irpef.

E il cerchio si chiude

r.fo. – Fisco Oggi

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