Le procure speciali e le relative autentiche di firma con cui un contribuente incarica un professionista a rappresentarlo dinanzi all’Amministrazione finanziaria nell’ambito di procedimenti che attengono alla fase dichiarativa e istruttoria del tributo, alla fase dell’accertamento, della riscossione o del rimborso dell’obbligazione tributaria, ovvero, più in generale, in procedimenti che attengono all’applicazione di leggi tributarie sono esenti dall’imposta di bollo.
Questo è in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 9 febbraio, in risposta a un quesito riguardante il trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, alle procure speciali e alle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte in calce alle procure di cui all’articolo 63 del Dpr 600/1973.
Trattamento ordinario
Per comprendere le argomentazioni utilizzate dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate, giova preliminarmente ricordare che il negozio di procura, quale convenzione di diritto privato con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse a un altro soggetto (detto rappresentante), sconta l’imposta di bollo sin dall’origine nella misura di 14,62 euro.
Tale trattamento si applica anche con riferimento alle procure speciali di cui all’articolo 63 del Dpr 600/1973. La disposizione disciplina solo le modalità secondo le quali va conferita la procura con cui si incarica un professionista a rappresentare e assistere un contribuente presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, non specificando le finalità cui questo documento è destinato.
La procura speciale può, tra l’altro, essere utilizzata dal contribuente nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.
In linea generale, inoltre, anche l’autentica di firma, in calce a un documento, è soggetta autonomamente all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 14,62 euro per ogni foglio.
Trattamento agevolato
In materia di imposta di bollo, il legislatore pone in rilievo il concreto utilizzo per il quale l’atto o il documento viene emesso o rilasciato, avendo stabilito, nella tabella allegata al Dpr 642/1972, alcune specifiche ipotesi di esenzione funzionale.
Tra di esse, si annovera la previsione di cui all’articolo 5, che esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…”.
L’ampiezza del tenore letterale della disposizione agevolativa fa sì che nel suo ambito possano essere ricompresi, oltre agli atti e ai documenti prodotti nei procedimenti che attengono alla fase dell’accertamento e riscossione (espressamente richiamati dalla norma), anche i documenti prodotti nella fase dichiarativa e istruttoria o nell’ambito di procedure di rimborso.
Con la risoluzione odierna, di fatto, viene riconosciuto un trattamento di favore alle procure speciali di cui all’articolo 63 del Dpr 600/1973 (rappresentanza e assistenza dei contribuenti) e all’articolo 7 del Dlgs 218/1997 (rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione), proprio in considerazione della funzione che esse assolvono.
Gli atti e i documenti in commento assumono valore, ai fini del trattamento di favore, proprio in quanto si pongono nella fase dinamica del fenomeno tributario (applicazione delle leggi tributarie), che il legislatore ha inteso agevolare fiscalmente.
Per ragioni analoghe, peraltro, il regime di esenzione trova applicazione anche relativamente alla autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura.
Come già accennato, infatti, l’articolo 63 prevede che “La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata (…)”. Ne discende che la procura è connaturata con l’autentica della sottoscrizione, potendo validamente essere presentata presso gli uffici finanziari solo se autenticata (salvo specifiche eccezioni espressamente previste dalla norma).
Conclusioni
Il rapporto di necessarietà tra la procura e l’autentica apposta sulla procura stessa determina che, proprio in quanto utilizzate per le finalità tratteggiate dall’articolo 5 della tabella del Testo unico in materia di Bollo, esse possano essere emesse in esenzione dal tributo.
Per ragioni di completezza, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esenzione dall’imposta può trovare applicazione anche quando l’attività di autentica della sottoscrizione è esercitata dal pubblico ufficiale (notaio, funzionario delegato della pubblica amministrazione).
Fonte: Maurizio Delvecchio da nuovofiscooggi.it