Esenzione da tassazione solo per piccole cause del giudice di pace

L’agevolazione consistente nell’esenzione dalle imposte di bollo e di registro, prevista per gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro, è applicabile solo al giudizio dinanzi al giudice di pace; non anche alle sentenze emesse dal tribunale ordinario in sede di appello contro tali provvedimenti.

E’ la sintesi della risoluzione n. 48/E del 18 aprile.

Il dubbio interpretativo
L’articolo 46 della legge istitutiva del giudice di pace (legge 374/1991) dispone, come anticipato, che gli atti relativi alle cause o alle attività conciliative in sede non contenziosa sono soggetti al solo pagamento del cosiddetto contributo unificato, qualora il valore della causa non ecceda la somma di 1.033 euro.
Nella sua formulazione precedente, prima delle modifiche introdotte dalla legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005), il richiamato articolo 46 stabiliva l’esenzione, ai fini dell’imposta di bollo e di registro e da ogni altra spesa, degli atti relativi alle cause o alle attività conciliative in sede non contenziosa, di valore inferiore ai due milioni di lire. Con la Finanziaria 2005 sono state introdotte modifiche normative al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Dpr 115/2002). In particolare, tramite la modifica dell’articolo 10, comma 4, è stato stabilito l’obbligo del pagamento del contributo unificato anche per le cause di valore inferiore a 1.100 euro, in precedenza esenti.
In maniera correlata, è stato, quindi, riformulato l’articolo 46 della legge 374/1991, al fine di chiarire che il contributo unificato è dovuto con riferimento alle “cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00”. Conseguentemente, in relazione a tali atti, non trova applicazione l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
La disposizione di favore trova, però, applicazione – chiarisce l’Agenzia – solo con riferimento ai giudizi instaurati dinnanzi al giudice di pace e non anche ai gradi di giudizio successivi. Infatti, la norma è inserita nel corpus normativo recante “l’istituzione del giudice di pace”. Ciò porta a ritenere che il regime si applichi esclusivamente agli atti emessi dal giudice di pace. Peraltro, il riferimento operato dalla norma alle “attività conciliative in sede non contenziosa”non può che riguardare le attività rese da tale organo.
L’Agenzia sottolinea, infine, che trattandosi di norma agevolativa, la disposizione dell’articolo 46 non è suscettibile di interpretazione estensiva.
 
Fonte: Lucia Grifoni da nuovofiscooggi.it
 
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *