Ex municipalizzate, al via la restituzione degli aiuti di Stato

Con risoluzione n. 45/E del 18 febbraio sono stati istituiti i codici tributo per recuperare le agevolazioni fiscali, fruite dalle Spa a prevalente partecipazione pubblica che esercitano servizi pubblici locali, dichiarate illegittime dalla decisione della Commissione europea (n. 2003/193 del 5 giugno 2002) in materia di recupero di aiuti di Stato incompatibili con la normativa comunitaria. Obiettivo della decisione è favorire il regime di concorrenza tra le aziende che potrebbe essere falsato da aiuti di Stato. L’agenzia delle Entrate ha provveduto a liquidare le somme oggetto di recupero, notificando apposita comunicazione che contiene l’ingiunzione di pagamento. Per il versamento delle somme dovute, con altri due provvedimenti di prassi (risoluzione n. 169/E del 29 novembre 2005 integrata dalla risoluzione n. 33/E del 6 marzo 2007) sono stati istituiti appositi codici tributo ("5050"-"5051"). Dando attuazione alla decisione della Commissione europea, l’articolo 24 del decreto legge anticrisi, convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, ha stabilito che il recupero degli aiuti relativi alle imposte non corrisposte e degli interessi deve essere effettuato tenendo conto di quanto già liquidato dall’Agenzia.

L’Amministrazione finanziaria, per recuperare gli aiuti fruiti, provvede alla notifica degli avvisi di accertamento. Considerato poi che in base alle modalità di riscossione, espressamente previste all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, è consentita l’effettuazione di versamenti unitari con eventuale compensazione delle entrate, sono stati istituiti due codici tributo: "5058" e "5059" . In sede di compilazione del modello F24 i due codici, operativi dal 25 febbraio, corrispondono, rispettivamente, al capitale e agli interessi dovuti e sono esposti nella sezione "Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Nell’apposito spazio è poi riportato il "codice ufficio" e il "codice atto" evidenziati nell’atto di notifica con indicazione, quale anno di riferimento, dell’anno d’imposta oggetto del beneficio agevolativo espresso nella forma "AAAA". I due codici sono stati istituiti per consentire la restituzione delle somme recuperate.

Fisco Oggi

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