Ex municipalizzate: l’aiuto va reso. Non serve invocare la prescrizione

In sede di recupero dell’aiuto di Stato concesso in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, di cui alla decisione n. 2003/193/CE della Commissione europea, non è opponibile all’Amministrazione finanziaria l’eccezione di assenza di violazione del principio di libera concorrenza, motivata in base all’esistenza di una riserva di esclusiva dell’attività svolta dalla società a favore dei comuni. Infatti, come si evince dalla lettura testuale dei punti 66 e seguenti e del punto 77, con la decisione la Commissione ha ritenuto che gli aiuti di stato anche in tali settori di attività, caratterizzati dal particolare interesse pubblico e da un ambito territoriale limitato, violino (anche solo potenzialmente) il principio della libera concorrenza e siano comunque illegittimi. Quanto poi alla caratteristiche della compagine sociale pubblica, si evidenzia come l’utilizzo della parola "almeno" nell’inciso "a condizione che almeno la maggioranza del capitale azionario rimanesse pubblico" chiarisce definitivamente che la Commissione ha avuto ben presente la distinzione tra società a partecipazione pubblica prevalente e quella a partecipazione totalitaria e ha univocamente inteso applicare il divieto degli aiuti di stato ad entrambe le categorie, secondo il principio per cui "nel più sta il meno". Il titolo per il quale si procede nella presente fattispecie non ha natura tributaria; essa trova, invece, fondamento in un titolo legale autonomo e di diversa natura, in relazione al quale il richiamo al tributo si pone esclusivamente come criterio di quantificazione. Ciò impedisce che si possano invocare nella fattispecie i limiti della norma tributaria, tra i quali la definitività dei rapporti tributari per decorrenza del quinquennio dalle singole dichiarazioni Irpeg annuali, perché la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato e il recupero degli aiuti è stato introdotto nel 2007. In merito alla prova che la fattispecie in concreto fosse ricompresa nella fattispecie legale designata dalla decisione, ritiene il collegio che l’inciso "recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione", contenuto nell’articolo 1 del decreto legge 10/2007, nel testo in vigore dopo la sua conversione in legge, debba essere inteso semplicemente come prescrizione per l’agenzia delle Entrate del criterio di quantificazione del recupero, che non può superare l’importo delle imposte dovute in concreto, mediante l’applicazione dell’aliquota nominale del tributo, ma deve tenere conto, attraverso un processo ricostruttivo, delle imposte che sarebbero state concretamente applicabili, in assenza degli aiuti, in base alle regole ordinarie in vigore.

Fisco Oggi

 

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