È stata fissata in otto mesi la durata dell’ulteriore contratto a termine che il datore di lavoro e lavoratore possono stipulare, per una volta, nell’ipotesi in cui per effetto della successione o delle proroghe dei contratti a tempo determinato vengano complessivamente superati i 36 mesi. Questo a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del Lavoro competente per il territorio o con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazione sindacali più rappresentate sul territorio nazionale, cui il lavoratore sia iscritto o conferisce il mandato.
Il tetto degli otto mesi è stato concordato il 10 aprile da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Si regolamenta così la “deroga assistita”, in attuazione della disposizione introdotta nella seconda parte dell’articolo 1, comma 40, lettera b), della legge 247/2007.
Peraltro in caso di mancato rispetto della procedura o nell’ipotesi di superamento del termine ulteriore fissato in deroga il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
Fonte: Il Sole 24 Ore