Le ritenute fiscali da liquidazione dei 730 devono essere versate utilizzando gli ordinari codici tributo previsti per le ritenute mensili, istituiti con la risoluzione n. 367/E del 12 dicembre 2007, cumulando anche eventuali interessi da rateazione.
Con un comunicato, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti agli enti pubblici in merito ai codici da indicare per i versamenti con F24 EP. Nella fase di avvio del nuovo modello, introdotto a novembre dell’anno scorso per i pagamenti a partire dal 1° gennaio 2008, erano infatti stati istituiti un numero limitato di codici proprio per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato tenuti a utilizzare l’F24 dedicato.
In particolare, l’Agenzia precisa che, per quanto riguarda il "mese di riferimento" nel modello deve essere riportato il mese in cui è stata effettuata la trattenuta, mentre, per "l’anno di riferimento" si dovrà indicare l’anno di imposta cui si riferisce l’adempimento.
A titolo di esempio, per le trattenute operate in luglio a seguito della liquidazione del modello 730, il saldo Irpef dell’anno di imposta 2007 dovrà essere versato utilizzando il codice 100E, indicando "0007" come mese e "2007" come anno di riferimento. Il saldo dell’addizionale regionale Irpef del 2007 dovrà invece essere pagato con il codice 381E (sempre indicando "0007" e "2007" come mese e anno). Quanto infine all’addizionale comunale, il saldo 2007 e l’acconto per il 2008 dovranno essere versati utilizzando rispettivamente i codici tributo 384E (mese "0007", anno "2007") e 385E (mese "0007", anno "2008").
L’Agenzia chiarisce infine che, per le trattenute operate ratealmente su richiesta del sostituito che si è avvalso dell’assistenza fiscale, nel campo "mese di riferimento" deve essere indicato quello in cui è stata operata la relativa ritenuta.
Chiara Ciranda – Fisco Oggi