Con una interessante sentenza – la n. 6591 del 27 novembre 2008 – le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno definitivamente risolto, in senso positivo, la questione relativa alla sussistenza del reato di falsità di cui all’articolo 95 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Dpr 115/2002, di seguito TU), nell’ipotesi in cui la dichiarazione sostitutiva della situazione reddituale del richiedente il gratuito patrocinio sia affetta da falsità, anche quando il reddito reale sia comunque inferiore alla soglia di ammissibilità al beneficio stesso.
Il quadro normativo
L’articolo 95 del richiamato TU – decreto in vigore dal 1° luglio 2002 e applicabile anche al giudizio tributario per espressa previsione dell’articolo 74 – condanna, con una pena detentiva e una sanzione pecuniaria, le false ovvero omesse dichiarazioni relative alla sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In breve, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio (articolo 79 del TU), da presentarsi all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (articolo 93 del TU), deve contenere, tra le altre, un’autocertificazione dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni reddituali previste per accedere al beneficio.
Una volta accolta la richiesta (articolo 96, comma 1), l’ufficio del magistrato trasmette copia dell’istanza di ammissione – corredata da tutta la relativa documentazione – all’ufficio finanziario territorialmente competente, per la verifica dell’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dal richiedente (articolo 98).
Qualora risulti che il beneficio sia stato erroneamente concesso, l’ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca e troveranno applicazione le sanzioni di cui al richiamato articolo 95.
La vicenda
Un soggetto dichiara, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al tribunale di sorveglianza di Palermo, di non avere redditi. Ammesso al beneficio, si constata che è titolare di un immobile e di un’autovettura.
Imputato del delitto aggravato (articolo 95 del TU), viene condannato in primo grado a una pena detentiva e a una sanzione pecuniaria con sentenza poi confermata, in secondo grado, dalla Corte di appello di Palermo.
Quindi, propone ricorso in Cassazione per violazione del citato articolo 95, visto che, al di là dell’errore nella dichiarazione, avrebbe comunque potuto fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato perchè il proprio reddito, poi accertato, era inferiore alla soglia di ammissibilità al beneficio stesso. Sicché tale condotta, ancorché omissiva, non costituisce una ipotesi di reato trattandosi invero di un falso inidoneo all’inganno (cosiddetto falso innocuo).
La decisione delle Sezioni unite
La questione viene rimessa alle Sezioni unite penali della Suprema corte in quanto, in ordine all’esatta interpretazione del disposto di cui all’articolo 95 del TU, si sono formate due diverse correnti di pensiero.
Una parte della giurisprudenza è dell’avviso che non rileva qualsiasi infedele attestazione, ma solo quelle che abbiano, quale conseguenza, l’inganno potenziale o effettivo del destinatario della dichiarazione sostitutiva, non rientrando tra queste quelle che occultino redditi il cui ammontare non implichi il superamento del limite ostativo al diritto all’ammissione (cfr Cassazione penale, sentenze 12019/2008, 15139/2007, 16338/2006).
Altra parte della giurisprudenza, invece, ravvisa l’ipotesi di reato anche se il reddito realmente percepito avrebbe ugualmente consentito l’ammissione del soggetto beneficiario al gratuito patrocinio, trattandosi di un falso che non concerne solo la dichiarazione sostitutiva ma che trova la ragione propria di punibilità nell’oggetto giuridico "pubblica fede" (cfr Cassazione penale, sentenze 13309/2008, 13828/2007, 28340/2006).
Partendo dall’attuale contesto normativo, mutato nel tempo, le Sezioni unite affermano che "…dal 2001, la legge…accentua l’onere di attestazione dell’istante a fine di prova delle sue condizioni di reddito, qualificando sostitutiva la dichiarazione incorporata nell’istanza, con il richiamo al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, comma 1 lett. c, nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c), cui rinvia l’art. 95".
L’articolo 79, comma 1, lett. c), del TU prevede, infatti, che la dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni reddituali necessarie per l’ammissione al beneficio deve fare esclusivo riferimento alle modalità stabilite dal precedente articolo 76, che a sua volta fa rinvio alla dichiarazione dei redditi ai fini Irpef.
Per le Sezioni unite, in base all’interpretazione sistematica del TU (Dpr 115/2002), "…l’interessato al beneficio rende la dichiarazione con valenza attestativa nell’istanza rivolta al magistrato che la contiene a pena di inammissibilità (art. 96). E fa conto che il magistrato, dovendo subito decidere, possa solo chiedere documentazione o verifica degl’indici fornitigli, non altro".
In altri termini, il magistrato deve essere in grado, attraverso l’esame della documentazione prodotta, di concedere o meno il beneficio e per far ciò è necessario che "…la dichiarazione deve contenere senza eccezione i dati eventualmente già riversati nella diversa dichiarazione a fini IRPEF relativa ai redditi dell’anno precedente, in tal caso da allegare, salvo la possibilità di prendere in considerazione l’istanza di ammissione al beneficio, di chi non l’abbia presentata".
Passando poi alla struttura del reato, i giudici di legittimità – nel precisare che il falso è un reato commissivo proprio che si sostanzia nell’omessa attestazione di un fatto vero – affermano che, nella materia in esame, "…la punibilità del reato di pura condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni".
Ne deriva che "È dunque apodittico il rilievo di sproporzione della gravità della pena prevista dall’art. 95 D.P.R. cit. per un’ipotesi speciale del reato di cui all’art. 483 c.p., in quanto analoga a quella prevista per la truffa aggravata. E non è in particolare giustificata l’implicazione d’innocuità o inutilità della falsità, correlata ad una soglia di ammissione al beneficio, che non risulta prevista dalla norma incriminatrice".
L’innocuità del falso in un atto pubblico – osservano i giudici – non va di per sé valutata con riferimento all’uso che si intende fare del documento stesso, che non è necessario a integrare la condotta incriminata. Nel caso in esame, l’articolo 95 del TU non condiziona la rilevanza dell’offesa della pubblica fede al fine patrimoniale dell’atto falso, "Non opera, difatti, specifica addizione di qualifica all’evento di pericolo, o all’intenzione di risultato dell’agente (dolo specifico), sicchè la falsità non può ritenersi innocua secondo parametro dell’evento, men che inutile secondo parametro del dolo…. È dunque esclusa qualsiasi esenzione categorica di legge (innocuità), fuori del parallelo con quanto è dovuto nella dichiarazione IRPEF".
In altre parole, "L’inidoneità del falso o dell’omissione va apprezzata con riferimento a quanto il magistrato potesse intendere, prima di decidere nel merito. E, a maggior ragione, l’inidoneità non può desumersi dalla prova certa di sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione a beneficio, che si consegue dopo che il magistrato l’abbia disposta, per la verifica compiuta deferita all’ufficio finanziario (art. 98)".
Pertanto,
la specifica falsità della dichiarazione sostitutiva "…è connessa all’ammissibilità dell’istanza non a quella del beneficio (art. 96, comma 1), perché solo l’istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito…" e ancora "L’inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell’istanza le condizioni di reddito, sussiste quand’anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l’ammissione al beneficio".
Da ultimo, le Sezioni unite giungono alla conclusione che la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 95 del TU "…si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione al beneficio".
Fisco Oggi