L’obiettivo, espresso da Attilio Befera nell’audizione in Commissione Finanze al Senato, è "rafforzare il contrasto all’evasione fiscale e ottenere un ritorno in termini di legalità e recupero di gettito".
Il direttore dell’Agenzia ha fornito un’analisi dello schema del decreto legislativo che prevede a partire dal 1° gennaio 2011, un regime di tassazione dei proventi da locazione alternativo all’Irpef e introduce, a partire dal 2014, l’imposta municipale unica sostitutiva di tutti i tributi sugli immobili, tranne l’Iva.
Cedolare secca sugli affitti
E’ una delle grandi novità della riforma municipale. A partire dal 2011, il contribuente ha la facoltà di optare per un regime di tassazione dei proventi da locazione di immobili ad uso abitativo alternativo all’Irpef, con aliquota del 20% sul canone annuo.
La nuova disciplina non si applica agli immobili dati in affitto nell’esercizio di un’attività d’impresa, di arti e professioni, o nel caso di enti non commerciali.
La cedolare secca è sostitutiva dell’Irpef, del bollo e anche dell’imposta di registro; per quest’ultima, però, bisogna fare una distinzione: a partire dal 1° gennaio 2011 si potrà applicare solo ai contratti stipulati nei Comuni ad alta densità (capoluoghi di provincia e altri 600 Comuni) e a canone concordato, con durata di almeno tre anni con proroga di due; dal 2014, invece, si estenderà a tutte le locazioni di immobili ad uso abitativo.
La scadenza è la stessa dell’Irpef; le modalità di versamento dell’acconto e del saldo saranno definite con un successivo provvedimento direttoriale.
E’ previsto, inoltre, un inasprimento delle sanzioni per l’omessa registrazione del contratto o per l’indicazione di un canone inferiore. In questo caso, il contratto ha una durata presuntiva di quattro anni a decorrere dalla registrazione e l’affitto annuo è pari al triplo della rendita catastale, con un adeguamento Istat pari al 75 per cento.
Il modello di dichiarazione prevederà una specifica sezione dedicata agli immobili per i quali si vuole optare per l’applicazione del nuovo regime di tassazione.
L’Agenzia fornirà a tutti i Comuni i dati relativi alle locazioni degli immobili ubicati nel Comune, quelli dei contratti di somministrazione come energia, gas, ecc., infine i dati sui titolari di imprese o di attività professionali.
Imposta municipale sul possesso
Riguarda, a partire dal 2014, gli immobili diversi dall’abitazione principale e le sue pertinenze. L’imposta sul possesso sarà dovuta da tutti i soggetti che godono di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), ma non sarà applicata nei casi di abitazione principale. In caso di locazione, l’imposta si riduce della metà ed è salva la possibilità di avvalersi della cedolare secca. E’ ugualmente ridotta della metà anche in caso di immobili destinati allo svolgimento di attività di impresa, professionale o posseduti da enti non commerciali, che però restano comunque assoggettati alla tassazione ordinaria.
L’imposta municipale sui trasferimenti
A partire dal 2014, sostituirà l’imposta di registro, di bollo, le imposte ipotecarie e catastali nei casi di cessione del diritto di proprietà o altri diritti reali su immobili e si applicherà nei casi in cui non è dovuta l’Iva.
L’aliquota è dell’8% ovvero del 2% nell’ipotesi di prima casa.
La base imponibile è determinata applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti per il Registro (articolo 52 del Tuir). E’ prevista, inoltre, una misura minima dell’imposta di 1.000 euro per gli atti traslativi. Per quelli diversi, invece, l’imposta è applicata nella misura fissa di 500 euro.
L’imposta municipale secondaria
Potrà essere introdotta dai Comuni con un particolare procedimento di consultazione popolare a decorrere dal 2014 e sarà adottata in sostituzione di uno o più dei tributi locali attualmente applicati (ad esempio, tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e imposta comunale sulla pubblicità).
Fonte : IlFiscoOggi