Farmaci: Benefici fiscali anche con sigle e abbreviazioni

Per i benefici Irpef, sono ammesse, sul documento di spesa, anche le diciture "omeopatico" e "ticket"
Via libera allo scontrino parlante che non riporta la natura del prodotto acquistato tramite la tradizionale dicitura "farmaco" o "medicinale", ma attraverso sigle come "Otc" (medicinale da banco) e "Sop" (senza obbligo di prescrizione), abbreviazioni come "med." e "f.co", e termini come "omeopatico" o "ticket".
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, con la risoluzione n. 10/E del 17 febbraio, a un dottore commercialista che chiede – tramite il proprio ordine professionale – di sapere se, ai fini della deduzione o della detrazione d’imposta, l’indicazione della natura del prodotto acquistato deve avvenire esclusivamente mediante la dicitura "farmaco" o "medicinale", se è eventualmente possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti e se è ancora obbligatorio conservare la prescrizione medica.

Semaforo verde sul primo punto: i documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici Irpef a condizione che sia indicata la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci. Sono dunque ammessi gli scontrini che riportano le indicazioni "Otc" (che sta per "over the counter", ovvero medicinale da banco) e "Sop" (senza obbligo di prescrizione). Le sigle in questione attengono, infatti, a una specifica categoria di medicinali, disciplinata espressamente dal decreto legislativo 219/2006. Strada aperta anche alla dicitura "omeopatico", perché è riconosciuta la natura di medicinale dei prodotti omeopatici. Analogo discorso per "ticket", dicitura che soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita solo a medicinali erogati dal servizio sanitario. Per quanto riguarda invece le preparazioni galeniche, cioè i medicinali preparati in farmacia in base a una prescrizione medica destinata a un determinato paziente o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli stati dell’Ue, l’Agenzia aveva già chiarito, con la risoluzione 218/2009, che ai fini dell’indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualità l’espressione "preparazione galenica". Infine, le formule abbreviate "med." e "f.co" equivalgono alle rispettive diciture per esteso, essendo intese nell’uso comune come abbreviazioni dei termini "medicinale" e "farmaco".

Disco rosso, invece, sulla possibilità di integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti, come ad esempio copia della ricetta con il timbro della farmacia, del foglietto illustrativo o dell’Annuario farmaceutico: ai fini della fruizione del beneficio fiscale, il documento di spesa deve infatti necessariamente riportare natura e qualità del prodotto (oltre che la quantità).

Infine, non è più necessario – anche in virtù dei nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali – conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla indicazione del numero Aic riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. A questo proposito, la risoluzione ricorda che l’Agenzia ha precisato, con la circolare 40/2009, che l’indicazione sullo scontrino della qualità del prodotto deve avvenire tramite il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) di ciascun farmaco, rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, anziché mediante l’indicazione del nome del medicinale.

 
Fonte: Chiara Ciranda da nuovofiscooggi.it
 
 

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